Il Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017, prevede che rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017.
Non potranno beneficiare della definizione agevolata:
- i carichi non rottamabili, ad esempio, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato oppure i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- i carichi interessati dalla precedente “rottamazione”, che l’Agente della riscossione ha accolto oppure rigettato perché “non rottamabili per legge”.
Il calcolo di convenienza
La convenienza in termini di risparmio sulle sanzioni e interessi di mora relativamente ad una adesione alla rottamazione, potrebbe essere ad esempio maggiore sui carichi affidati alla riscossione in periodi antecedenti al 2016 in quanto in tal caso le sanzioni e gli interessi di mora sono sicuramente più elevati.
Ricordiamo che fino al 31 dicembre 2015 le sanzioni irrogate dall’ufficio per le violazioni di infedele dichiarazione ai fini delle imposte dirette e Iva erano previste dal 100% al 200% della maggiore imposta dovuta, mentre dal 2016 (con l’entrata in vigore del D.lgs 158/2015) oscillano dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta.
Bisogna considerare anche il conteggio degli interessi di mora applicati dall’agente della riscossione, che decorre dal primo giorno di notifica della cartella fino al giorno di effettivo pagamento, di conseguenza, se i debiti sono molto vecchi, ovviamente ci saranno gli interessi maggiori.
Allo stesso modo, in caso di sanzioni e interessi di mora più alti, anche l’aggio della riscossione aumenta, essendo commisurato a queste due poste, all’imposta e agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Le opzioni del contribuente
Nell’individuare le somme definibili, bisogna considerare le eccezioni tassativamente previste nell’articolo 6, comma 10, del D.L. 193/16. In particolare sono esclusi dalla definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
- le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, come riformato dalla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
- le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada.
Una delle eccezioni riguarda le sanzioni diverse da quella tributarie e contributive, e per le multe stradali la definizione comporta l’azzeramento degli interessi moratori e delle maggiorazioni per legge, mentre è dovuta la parte capitale.
Per distinguere le sanzioni tributarie dalle altre, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2 dell’ 8 marzo 2017 utilizza il criterio della giurisdizione. Se ad esempio si è in presenza di somme devolute alla cognizione delle Commissioni tributarie allora la sanzione è definibile, mentre non sono definibili le sanzioni per utilizzo di lavoro nero o irregolare, né quelle per omesso deposito di atti al Registro delle imprese.
La presentazione della domanda
Per aderire alla definizione agevolata, è possibile presentare la domanda di adesione compilando, entro il 15 maggio 2018, l’apposito form online disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Per sapere quali sono le cartelle e gli avvisi che rientrano nel perimetro della definizione agevolata 2000/17, è possibile richiedere un apposito prospetto che dove sono indicati i carichi “definibili” e quelli “non definibili”, in base alle informazioni fornite dagli enti creditori all’atto dell’affidamento all’Agente della riscossione.
Oltre alla procedura on line, è possibile presentare la domanda di adesione alla definizione agevolata entro il 15 maggio 2018:
- alla casella pec della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento, inviando il Modello DA 2000/17 e allegando la copia del documento di identità.
- presso gli sportelli di Agenzia delle Entrate-Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia) consegnando il Modello DA 2000/17 debitamente compilato e firmato.
Dopo aver presentato la domanda
Coloro che hanno presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 riceveranno dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione una comunicazione entro il 30 giugno 2018, e in caso di accoglimento della domanda sarà indicato l’importo delle somme dovute ai fini della definizione, la scadenza delle rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento.
Nella ipotesi di diniego la comunicazione conterrà le motivazioni, che non rendono “rottamabile” il debito indicato dal contribuente nella domanda di adesione.
Sarà possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.
Chi ha presentato la domanda di adesione per carichi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione entro il 30 settembre 2018.
In caso di accoglimento della domanda il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:
- l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
- il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019.
Chi aveva in essere una rateizzazione al 24 ottobre 2016 e non è in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l’ammontare delle rate scadute.
La condizione necessaria per poter accedere alla rottamazione è che venga effettuato il pagamento dell’importo residuo riferito alle rate scadute al 31 dicembre 2016 in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2018, e in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l’istanza non potrà essere accolta.
In seguito, Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare una seconda comunicazione, entro il 30 settembre 2018.
Anche qua In caso di accoglimento della domanda pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 3 rate:
- l’80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre ed entro il 30 novembre 2018;
- il restante 20%, in un’unica rata, entro il 28 febbraio 2019
Sempre possibile la rateizzazione
Chi non potrà accedere alla definizione agevolata, avrà la possibilità di chiedere per la prima volta o richiedere in caso di decadenza una nuova dilazione, previo il pagamento in un’unica soluzione delle rate non pagate.
In alcuni casi il vantaggio dello stralcio delle sanzioni a seguito della definizione agevolata potrebbe essere compensato o superato dalla possibilità di una più ampia dilazione di pagamento delle somme considerando la minore dilazione prevista dalla dilazione (tre o cinque rate).
Si potrà optare per una dilazione degli importi dovuti (in questo caso comprenderanno anche le sanzioni) in un numero massimo di 72 rate mensili, elevabili a 120 se sussistono i presupposti per il cosiddetto “piano di dilazione straordinario”.
Per gli importi fino a 60 mila euro la dilazione viene concessa automaticamente, senza alcuna necessità di dimostrare lo stato di difficoltà economica, per i debiti superiori invece, occorre la dimostrazione della difficoltà economica, attraverso la dichiarazione Isee per le persone fisiche.
Una volta ricevuta la domanda di rateazione, il debitore può anche richiedere ed ottenere il Durc e Agenzia Entrate-Riscossione non può disporre nuove misure cautelari o esecutive, se non nel caso di mancato accoglimento o di decadenza.
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