La panoramica dei “bonus” per la casa comprende in particolare:
- la proroga del bonus del 50% sulle ristrutturazioni;
- la proroga dell’ecobonus al 65%;
- l’estensione e l’incremento degli incentivi per le opere antisismiche e di sicurezza;
- il bonus mobili.
Il modello 730 è il modello dichiarativo utilizzato per lo più da lavoratori dipendenti e pensionati i quali potranno beneficiare di alcuni “sconti” fiscali per determinate spese sostenute (per se o per la propria famiglia) nel corso dell’anno precedente e a determinate condizioni previste dalla legge.
Per beneficiare delle agevolazioni previste per le spese relative agli interventi sugli immobili (quest’anno per quelle effettuate nel 2017) bisognerà indicare gli importi nelle apposite sezioni del quadro E “Oneri e spese”, del modello 730/2018 il quale come ogni anno è stato aggiornato per l’applicazione delle novità normative.
Interventi sul patrimonio edilizio
Il lavori per il recupero del patrimonio edilizio (manutenzioni, ristrutturazioni e restauro e risanamento conservativo), continuano a mantenere la detrazione del 50%, per i pagamenti effettuati nel 2017, al posto della percentuale del 36% (percentuale a regime), che si dovrebbe utilizzare dal 2019 a meno di ulteriori proroghe di legge per la detrazione del 50%.
Il limite di spesa per il 2017, è stato confermato a 96 mila euro, questo dovrebbe scendere a 48 mila euro dal 2019 come previsto dalla norma originaria.
Per fruire della detrazione i pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
- l’apposita causale di versamento;
- il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento;
- il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Nella dichiarazione dei redditi e in particolare nei righi da E51 a E53 andranno riportate le seguenti informazioni:
- i dati catastali identificativi dell’immobile;
- gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, se i lavori sono effettuati dal detentore;
- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.
Sarà inoltre importante conservare ed esibire, a richiesta del Fisco, i documenti individuati dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011 (fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute).
Interventi antisismici
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il’ 1° Gennaio 2017 su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
La detrazione deve essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Nel caso in cui gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, per il calcolo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
L’aliquota della suddetta detrazione (50%) risulta potenziata rispettivamente al 70% e all’80% se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, l’aliquota della detrazione è pari:
- al 75% la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all’ 85% qualora dall’intervento, vi è il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Tali detrazioni si applicano su un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi, rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Lavori antisismici nel modello 730
Il modello 730/2018 è stato aggiornato con tutte le novità Irpef introdotte dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi antisismici.
I nuovi incentivi abbiamo detto che hanno un limite massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare e il bonus prevede una detrazione da ripartire in 5 anni, in parti uguali.
Nel modello 730 e nello specifico nel quadro E, nella colonna 2 dei righi da E41 a E43 segnaliamo in particolare i seguenti codici da indicare:
- il codice 5, per le spese sostenute per le stesse misure antisismiche indicate all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir (con procedure autorizzatorie sono iniziate dal primo gennaio 2017), riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, per le quali la detrazione è del 50% ;
- il codice 6, per le misure antisismiche, da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, per le quali la detrazione è del 70%;
- codice 7, per le misure antisismiche, da cui deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, per le quali la detrazione è dell’80%;
- codice 8, per le misure antisismiche, con una riduzione di una classe di rischio (detrazione del 70%), realizzate su parti comuni di edifici condominiali, per le quali la detrazione è del 75%;
- codice 9, per le misure antisismiche, con una riduzione di due classi di rischio (detrazione del 80%), realizzate su parti comuni di edifici condominiali, per le quali la detrazione è dell’85%.
- codice 10 spese sostenute nel 2017 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio ad una classe di rischio inferiore (detrazione del 75%);
- codice 11 spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, la cui ricostruzione ha comportato il passaggio a due classi di rischio inferiore (detrazione dell’85%).
In caso di incapienza per tutte queste misure antisismiche, (tranne che per quelle detraibili al 75% o all’85%), il bonus viene perso.
In particolare per quelle al 75% o all’85% per il lavori nel condominio, vi è la possibilità per i soggetti beneficiari di cedere il credito fiscale per intero, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, ma non ad istituti di credito ed intermediari finanziari.
Bonus mobili ed elettrodomestici
L’agevolazione fiscale relativa al bonus mobili è una agevolazione fiscale che consente a chi ha effettuato una ristrutturazione dell’immobile, di portare in detrazione oltre le spese per eseguire i lavori edili, anche quelle sostenute per acquistare arredi, mobili ed elettrodomestici.
La Legge di Bilancio 2018 ha prorogato il bonus nella misura del 50% anche relativamente agli acquisti effettuati nel 2018, individuando un limite temporale, ovvero il diritto all’agevolazione vale solo per chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia non prima del 1° gennaio 2017, mentre per gli acquisti effettuati nel 2017 si può accedere alla detrazione soltanto se l’intervento di ristrutturazione è iniziato in data non precedente al 1° gennaio 2016.
Le istruzioni al 730/2018 sono state ovviamente aggiornate con la nuova condizione per la detrazione Irpef (da ripartire su dieci annualità) sull’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici inserendo gli importi nel rigo E57 del modello 730.
Per le spese di arredo sostenute nel 2017, infatti, la detrazione su un ammontare massimo di 10mila euro è prevista solo se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2017.
Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2016 o iniziati nel 2016 e proseguiti nel 2017, al limite di 10mila euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2016 per le quali si è già fruito della detrazione.
Per quanto riguarda interventi di recupero del patrimonio edilizio che consentono di accedere al bonus mobili abbiamo la:
- manutenzione ordinaria effettuata sulle parti comuni di edificio residenziale;
- manutenzione straordinaria, (restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali);
- ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
- ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali le istruzioni al 730/2018 precisano che è ammessa la detrazione solo per gli acquisti finalizzati all’arredo delle parti comuni.
Il pagamento delle spese deve essere effettuato con bonifici bancari o postali (non è necessario il bonifico con ritenuta per le spese di ristrutturazione edilizia) o con bancomat e carte di credito, non sono ammessi al bonus gli acquisti pagati in assegni o contanti.
La detrazione è riconosciuta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni).
Rientrano nello sconto anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni comprati e gli acquisti con finanziamenti a rate.
Novità per l’ecobonus
Le detrazioni fiscali per gli interventi di risparmio energetico sugli immobili introdotte dalla Finanziaria per il 2007, e comprendevano sinteticamente gli interventi per la riqualificazione degli edifici, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza, di motori industriali e di inverter.
L’agevolazione è stata prorogata di anno in anno, con l’aggiunta di modifiche. La percentuale base dell’eco-bonus, indicata dalla norma originaria, è del 55% ed è stata applicata dal 1° gennaio 2007 al 5 giugno 2013, successivamente e fino al 31 dicembre 2018, la percentuale di detrazione è stata aumentata al 65%, mentre dal 2019 in poi, questa agevolazione non dovrebbe essere più utilizzabile.
I soggetti Irpef che vorranno effettuare interventi “ecologici” potranno usufruire solo della detrazione Irpef del 36% (50% fino alla fine del 2018) per il recupero del patrimonio edilizio, in base dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir (cosiddetto, risparmio energetico non qualificato).
L’agevolazione del 36% (50% fino alla fine del 2018) è a regime, e incentiva tutti gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, senza dover rispettare i rigidi requisiti previsti, per il risparmio energetico “qualificato”.
Per individuare il momento in cui l’investimento detraibile al 65% si considera effettuato, va individuata la data in cui è stata sostenuta la spesa, e per individuare quali sono le spese agevolate nel 2017 da inserire nel modello 730/2018, relativo al 2017, vale la data del bonifico “parlante”.
Il modello 730/2018 è stato aggiornato con le detrazioni del 70% e del 75%, introdotte dalla legge di Bilancio 2017, per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo .
Nello specifico vi sono due nuovi codici da inserire nella colonna 1 dei righi da E61 a E62:
- il codice 8 per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. Per queste spese la detrazione prevista è del 70%;
- il codice 9 per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali, che sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media prevista dal decreto del ministro dello Sviluppo economico datato 26 giugno 2015. La detrazione in questo caso è del 75%.
Il periodo agevolato va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e il limite di spesa è di 40mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all’ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it) i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. Le condizioni previste devono essere asseverate da un professionista abilitato e su tali asseverazioni, l’Enea effettuerà dei controlli. Una mancata veridicità dell’attestazione comporterà la decadenza dal beneficio e la responsabilità del professionista.
Lavori a cavallo di anno
Se i lavori per il risparmio energetico qualificato avvengono in più anni, deve essere effettuata un’unica comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
La comunicazione deve comprendere tutte le spese complessivamente sostenute durante i lavori quindi anche quelle degli anni precedenti alla fine dei lavori.
Per i lavori a cavallo d’anno non è necessario attendere la comunicazione all’Enea, in quanto per beneficiare del bonus, il contribuente può attestare che gli stessi non sono stati ultimati.
Per i lavori iniziati nel 2017 e che termineranno nel 2018, le spese sostenute nel 2017 effettuate nella modalità previste dalla legge, potranno beneficare dell’agevolazione nel modello 730/2018 a condizione che il contribuente “attesti” che i lavori non sono stati ultimati nel 2017.
Se la fine dei lavori avviene nel 2018, è possibile beneficiare della detrazione delle spese effettuate nel 2017 anche nel modello 730/2019 assieme alle spese del 2018. Se invece i lavori sono stati terminati e pagati nel 2017, è obbligatorio partire dal modello di quest’anno.
Sull’argomento segnaliamo
Ristrutturazioni e agevolazioni fiscali
Alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017, n. 205) su ristrutturazioni edilizie, ecobonus, bonus mobili, sismabonus e bonus verde, questo agile volume riporta 100 casi in forma di quesiti in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e risparmio energetico e fornisce risposte operative, con indicazioni anche sulle procedure da seguire per ottenere tutte le agevolazioni.A partire dall’analisi della disciplina urbanistica e fiscale, il testo illustra tutte le detrazioni di cui è possibile beneficiare in dichiarazione dei redditi.ARGOMENTI TRATTATI• La disciplina urbanistica in vigore• La disciplina fiscale ai fini IVA• Le detrazioni Irpef per le ristrutturazioni• Il bonus mobili• Le detrazioni Irpef per la riqualificazione energetica• Le detrazioni nella dichiarazione dei redditiMASSIMO PIPINO Libero professionista in Torino, già responsabile del servizio fiscale presso la locale Associazione Imprenditoriale Edile, consulente fiscale dell’Ordine degli Ingegneri di Latina, pubblicista, autore di numerose pubblicazioni, collabora strettamente da diversi anni con il Commercialista Telematico. Si occupa prevalentemente di fiscalità immobiliare, contrat- tualistica pubblica e diritto del lavoro.
Massimo Pipino | 2018 Maggioli Editore
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