Tipologia pensione | Requisito | ||
Generalità dei lavoratori | Pensione anticipata donne | 41 anni e 10 mesi (2175 contr. sett.) | |
Pensione anticipata uomini | 42 anni e 10 mesi (2227 contr. sett.) | ||
Pensione anticipata solo contributiva con almeno 20 anni di anzianità contributiva e l’importo del- la pensione pari ad almeno a 2,8 volte l’assegno sociale |
63 anni e 7 mesi | ||
Pensione anticipata in deroga | 64 anni e 7 mesi | ||
Totalizzazione: pensione vecchiaia con almeno 20 anni di contributi | 65 anni e 7 mesi | ||
Totalizzazione: pensione di anzianità | 40 anni e 3 mesi | ||
Salvaguardati |
Pensione vecchiaia (al- meno 20 anni di contri- buti) |
Uomini 65 anni e 7 mesi Donne 61 anni e 7 mesi (INPS mess. 20600/2012) | |
Pensione anzianità con le quote |
Dipendenti: Quota 97,6
= 61 anni e 7 mesi e almeno 35 anni di con- tributi (61 e 7 mesi con 36 anni di contributi op- pure 62 anni e 7 mesi con almeno 35 anni di contributi) 40 anni e 3 mesi di anzia- nità contributiva (non si applica la speranza di vita: INPS mess. 20600/2012) |
||
Pensione di anzianità con la sola anzianità con- tributiva |
40 anni e 3 mesi |
||
Lavori usuranti |
Dipendenti
Quota 97,6 = 61 anni e 7 mesi e almeno 35 anni di contributi (in alternativa: 61 e 7 mesi con 36 anni di contributi oppure 62 anni e 7 mesi con alme- no 35 anni di contributi) |
Autonomi
Quota 98,6 = 62 anni e 7 mesi e almeno 35 anni di contributi (in alternativa: 62 e 7 mesi con 36 anni di contributi oppure 63 anni e 7 mesi con alme- no 35 anni di contributi) |
Tipologia pensione | Requisito | |
Prestazioni assistenziali | Assegno sociale;
Pensione sociale ai sordomuti (art. 10 legge 381/1970); Pensione sociale ai mutilati e invalidi civili (art. 19 legge 118/1971). |
66 anni e 7 mesi |
Settore sicurezza e difesa (personale militare delle Forze armate, compresa l’Ar- ma dei carabi- nieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) | Pensione di vecchiaia | 60 anni e 7 mesi |
Pensione anzianità |
40 anni e 7 mesi |
|
Autoferro- tranvieri | Pensione vecchiaia lavoratrici dipendenti | 60 anni e 7 mesi |
Pensione vecchiaia lavoratori dipendenti | 61 anni e 7 mesi | |
Marittimi | Pensione vecchiaia piloti (donne) | 60 anni e 7 mesi |
Pensione vecchiaia piloti (uomini) | 61 anni e 7 mesi | |
Pensione vecchiaia adibiti servizio macchine | 57 anni e 7 mesi | |
Settore volo | Pensione vecchiaia lavoratrici dipendenti | 60 anni e 7 mesi |
Pensione vecchiaia lavoratori dipendenti | 61 anni e 7 mesi | |
Pensione anticipata lavoratori |
38 anni e 10 mesi (con almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fon- do), oppure
37 anni e 10 mesi (con almeno 25 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fon- do) |
Tipologia pensione | Requisito | |
Prestazioni assistenziali | Assegno sociale;
Pensione sociale ai sordomuti (art. 10 legge 381/1970); Pensione sociale ai mutilati e invalidi civili (art. 19 legge 118/1971). |
66 anni e 7 mesi |
Settore sicurezza e difesa (personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) | Pensione di vecchiaia | 60 anni e 7 mesi |
Pensione anzianità |
40 anni e 7 mesi |
|
Autoferro- tranvieri | Pensione vecchiaia lavoratrici dipendenti | 60 anni e 7 mesi |
Pensione vecchiaia lavoratori dipendenti | 61 anni e 7 mesi | |
Marittimi | Pensione vecchiaia piloti (donne) | 60 anni e 7 mesi |
Pensione vecchiaia piloti (uomini) | 61 anni e 7 mesi | |
Pensione vecchiaia adibiti servizio macchine | 57 anni e 7 mesi | |
Settore volo | Pensione vecchiaia lavoratrici dipendenti | 60 anni e 7 mesi |
Pensione vecchiaia lavoratori dipendenti | 61 anni e 7 mesi | |
Pensione anticipata lavoratori |
38 anni e 10 mesi (con almeno 20 anni di con- tribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fon- do), oppure
37 anni e 10 mesi (con almeno 25 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fon- do) |
Modifica ai criteri di calcolo
La legge di bilancio 2018 in relazione allo scatto della speranza di vita previsto dal 2021 cambia i criteri di conteggio della variazione dei requisiti anagrafici.
Con riferimento agli adeguamenti biennali la variazione della speranza di vita relativa
al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei
valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati
nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell’adeguamento decorrente
dal 1º gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa
al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell’adeguamento dei requisiti di accesso
al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli
anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell’anno 2016.
Gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi.
Inapplicabilità del prossimo scatto 2019-2020
Nei confronti delle categorie di lavoratori (lavori gravosi destinatari dell’APE sociale e addetti ai lavori usuranti) lo scatto di 5 mesi per l’età pensionabile della pensione di vecchiaia e per l’anzianità contributiva della pensione anticipata previsto per il 2019, non verrà applicato.
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