Ricordiamo che il modello 730 (ordinario o precompilato) è rivolto ai lavoratori dipendenti e pensionati, la sua compilazione non presenta grosse difficoltà e il contribuente ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione.
L’Agenzia delle Entrate, come noto, da qualche anno mette a disposizione dei contribuenti un modello già precompilato utilizzando:
- i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata alla stessa dai sostituti d’imposta,
- gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati annualmente,
- alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente come i dati dei terreni e dei fabbricati,
- altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria come le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari, i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo in quanto può (per ora) presentare alternativamente la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie.
Scadenze modello 730 per il 2018
Tra le novità del modello 730/2018, quella più rilevante riguarda le scadenze, e in particolare l’introduzione di nuovi termini per la trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate da parte dei CAF/Intermediari abilitati in particolare la trasmissione potrà avvenire:
- entro il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22 giugno;
- entro il 7 luglio per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23 giugno al 30 giugno;
- entro il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 1° luglio al 23 luglio.
La scadenza per la presentazione del modello 730 da parte del contribuente al CAF/Intermediario abilitato non sarà più il 7 luglio, ma ci sarà tempo fino al 23 luglio.
Ai fini della presentazione il modello 730/2018 ordinario si potrà presentare:
- entro il 7 luglio (con proroga al 9 in quanto il 7 cade sabato) al proprio sostituto d’imposta;
- entro il 23 luglio al Caf o al professionista abilitato.
Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato. La scadenza del 23 luglio vale anche per il contribuente che intende inviare direttamente il modello precompilato.
Oneri inseriti nel quadro E del modello 730
Tra i quadri presenti nel modello 730 quello che risulta maggiormente interessante sia per il numero di informazioni che contiene, e sia perché ogni anno è in genere quello più soggetto alle novità legislative è sicuramente il quadro E dedicato all’indicazione delle spese sostenute dal contribuente per beneficiare delle detrazioni e delle deduzioni d’imposta.
Come tutti gli anni il modello 730 recepisce le novità fiscali relativamente alle detrazioni e deduzioni ai fini Irpef, e sono dunque molte le spese che possono essere portate in detrazione o in deduzione. Tra le novità vi è ad esempio la nuova detrazione del 19% sulle spese per gli alimenti a fini medici, e inoltre, come ormai di consueto vi sono le proroghe in particolare quelle relative alle ristrutturazioni edilizie e al risparmio energetico.
Tra le novità presenti con esclusivo riferimento alla compilazione del quadro E:
- è possibile limitatamente per il 2017 e 2018, fruire della detrazione del 19% per le spese sanitarie, relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, sono comunque escluse le spese per gli alimenti destinati ai lattanti;
- è stato aumentato da 564 a 717 euro il limite annuo per studente per le spese di istruzione da indicare con il codice 12 ai righi da E8 a E10;
- relativamente alla detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari fuori sede da indicare sempre ai righi da E8 a E10 con il codice 18, per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza vale anche all’interno della stessa Provincia, lo stesso è stato ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone di montagna o disagiate;
- è stata estesa la detrazione per le erogazioni liberali a favore degli istituti tecnici superiori di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008, importo da indicare con il codice 31 sempre nei righi da E8 a E10. Ricordiamo che la detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Sono invece state interessate dalle proroghe:
- la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici;
- la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e tra le spese detraibili anche quelle sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali che godono della detrazione del 70% o 75%.
Spese sostenute per familiari a carico nel modello 730
Alcuni oneri e spese inserite nel quadro E (ad esempio spese sanitarie, premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto. Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute.
Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.
Canoni di locazione per studenti fuori sede nel modello 730
Relativamente alle spese sostenute nel 2017 per i canoni di locazione dagli studenti fuori sede, nel quadro E vanno indicate le spese relative a contratti di locazione stipulati o rinnovati, contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
L’importo che è possibile indicare nel quadro E (codice 18, al rigo da E8 a E10), non deve superare i 2.633 euro.
Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.
Per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia, (novità) ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. Ai fini della detrazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell’Università.
La detrazione non riguarda le locazioni di immobili all’estero e non può essere applicata in caso di contratti di subaffitto.
Per la detrazione è necessaria la copia del contratto di locazione, (registrato), o del contratto di ospitalità, inoltre sono necessarie le ricevute di pagamento del canone di locazione, questa spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico
Detrazione per ristrutturazioni e interventi antisismici
Per quanto riguarda gli interventi antisismici e di ristrutturazione è stata prorogata per il 2017, la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, in più debuttano le nuove detrazioni per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali.
Relativamente a quest’ultimo punto, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione, spetta una detrazione d’imposta nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche che comportano il passaggio a classi di rischio inferiori, le detrazioni previste sono del:
- 70% della spesa sostenuta qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- 80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Se gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano nella misura del:
- 75% della spesa sostenuta qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- 85% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Se gli interventi sono realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, per ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumenti, eseguti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, la detrazione dell’imposta che verrà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale è pari al:
- 75% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.
Anche questa detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
Detrazione per interventi sul risparmio energetico
Su risparmio energetico si segnala che si è avuta una ulteriore proroga della detrazione sulle spese per interventi fino al 31 dicembre 2017 con la percentuale di detrazione al 65%.
Le suddette spese vanno indicate nella quarta sezione del quadro E, e sono riferite ad interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.
La detrazione prevista, calcolata da chi presta l’assistenza fiscale, è pari al:
- 55 %, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
- 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017;
- 70%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- 75%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.
Per le spese sostenute dal 2011 al 2017 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l’assistenza fiscale.
Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da otto a dieci), salvo il caso di rideterminazione.
Le tipologie di interventi che beneficiano dello “sconto” fiscale riguardano:
- la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
- gli interventi sull’involucro di edifici esistenti;
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
- l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
- l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell’Ici o dell’Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.
Per fruire della detrazione è necessario acquisire i seguenti documenti:
- la fattura dell’impresa che esegue i lavori;
- l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti.
- l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l’esecuzione dei lavori, può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica”, in luogo di quello di “certificazione energetica;
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, si dovranno trasmettere all’ENEA (attraverso il sito internet www.acs.enea.it) i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
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