L’adempimento dello Spesometro è stato introdotto a suo tempo con lo scopo di contrastare l’evasione dell’Iva affiancato successivamente anche dalla comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE).
La scadenza dell’adempimento era prevista per il 28 febbraio 2018, ma il recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018 ha concesso più tempo (fino al 6 aprile 2018) per effettuare la trasmissione.
Il provvedimento modifica anche le specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della comunicazione.
La nuova scadenza riguarda sia la comunicazione obbligatoria che quella opzionale relativa al secondo semestre 2017, e le integrazioni delle comunicazioni (obbligatorie e opzionali) relative al primo semestre 2017.
Per quest’ultime il decreto 148 del 16 ottobre 2017 (Collegato fiscale alla legge di bilancio 2018) ha previsto la possibilità di correggere gli eventuali errori relativi al 1° semestre 2017 senza applicazione delle sanzioni, con la condizione che vengano spediti i nuovi dati corretti.
Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2019 tale adempimento verrà abolito con l’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica.
Ad oggi la fatturazione elettronica è obbligatoria solo nei confronti della Pubblica Amministrazione, e per le sole fatture elettroniche non è previsto l’obbligo di invio nello spesometro in quanto i relativi dati sono già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria, tuttavia nell’ipotesi in cui le fatture emesse e ricevute non siano transitate per il Sistema di Interscambio, il contribuente è tenuto ad effettuare la trasmissione.
Le semplificazioni nello Spesometro
Le semplificazioni in materia di Spesometro sono individuate dal D.L. 148/2017, ed in particolare è stata prevista la facoltà di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale, oltre alla possibilità di indicare solo il codice fiscale o la partita iva del cliente in luogo della denominazione completa e dei dati di residenza e domicilio.
Alla luce delle diverse difficoltà tecniche riscontrate per l’invio dei dati, lo stesso decreto ha stabilito relativamente al primo semestre 2017 la non applicazione delle sanzioni, purché i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018 (data ora prorogata al 6 aprile).
Altra semplificazione si ha per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente. In particolare vi è la possibilità di trasmettere, in luogo dei dati delle singole fatture, alcuni dati del documento riepilogativo.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 5 febbraio 2018 stabilisce che le suddette semplificazioni si applicano anche alla comunicazione dei dati fatture relativa al secondo semestre 2017.
Leggi anche Spesometro, come rimediare agli errori. Nuove Faq dell’Agenzia
Soggetti obbligati ed esonerati alla comunicazione dello Spesometro
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi Iva, che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione.
Sono invece esonerati dall’obbligo di comunicazione:
- i produttori agricoli in regime di esonero, se operanti in zone montane, in terreni situati ad un’altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla suddetta altitudine;
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime facoltativo della trasmissione dei dati;
- i contribuenti che hanno optato per i regimi di favore quali i forfettari.
Risultano inoltre esonerati dalla comunicazione, le Amministrazioni pubbliche (Amministrazioni dello Stato le Amministrazioni autonome), in quanto obbligate all’invio delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio.
Sono in particolare esonerate:
- gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran);
- le Agenzie istituite al fine del riordino dell’Amministrazione periferica dello Stato.
Dati da comunicare nello Spesometro
I soggetti passivi Iva, in riferimento alle operazioni effettuate, sono tenuti a trasmettere telematicamente i dati di tutte:
- le fatture emesse;
- le fatture ricevute e registrate;
- le bollette doganali registrate;
- le note di variazione, delle fatture emesse e ricevute.
Con le semplificazioni è possibile limitarsi alla indicazione della partita Iva, ovvero codice fiscale, dei soggetti coinvolti nelle operazioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all’aliquota applicata, all’imposta, e alla tipologia dell’operazione nell’ipotesi in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
Fatture inferiori a 300 euro
Relativamente alle fatture di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente, è possibile comunicare al posto dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute di importo inferire a 300 euro, i dati relativi al singolo documento riepilogativo.
Per le fatture emesse, i dati da comunicare sono:
- il numero e la data del documento;
- la partita Iva del cedente/prestatore;
- la base imponibile;
- l’aliquota Iva applicata e l’imposta o, se l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
Per le fatture ricevute i dati da comunicare sono:
- il numero e la data di registrazione del documento;
- la partita Iva del cessionario/committente;
- la base imponibile;
- l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, se l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.
La soglia dei 300 euro deve considerare l’intero importo delle fatture con l’Iva compresa.
Tipologia e termini di invio
Si ricorda che dopo il D.L. 148 del 16 dicembre 2017 vi è la facoltà dei contribuenti di trasmettere i dati con cadenza semestrale alternativamente a quella trimestrale.
Il provvedimento del 5 febbraio 2018 osservando quanto stabilito dallo Statuto del Contribuente in materia di efficacia temporale delle disposizioni tributarie in presenza di novità normative, ha previsto che sia concesso più tempo ai contribuenti per poter effettuare la trasmissione dello spesometro.
Il documento di prassi stabilisce in particolare che i termini per la trasmissione scadono il sessantesimo giorno successivo alla data di adozione dello stesso (60 giorni dopo il 5 febbraio 2018, pertanto il 6 aprile 2018). Il provvedimento allinea inoltre i termini di effettuazione della comunicazione opzionale con quelli della comunicazione obbligatoria.
Entro il prossimo 6 aprile si potrà effettuare la comunicazione obbligatoria (e opzionale) relativa al secondo semestre 2017, e le integrazioni delle comunicazioni (obbligatorie e opzionali) relative al primo semestre 2017 trasmesse queste ultime per avvalersi della possibilità di non vedersi applicate le sanzioni in caso di errato invio dei dati.
Nel recente appuntamento di Telefisco, è stato chiarito dagli esperti che anche i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per la trasmissione facoltativa dei dati potranno trasmettere, previa opzione, con cadenza semestrale i dati.
Dovrà essere pubblicato un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate conterrà le specifiche tecniche necessarie.
L’opzione di trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel 2018 resta in vigore per tale anno con la possibilità di optare per l’invio semestrale.
Regime sanzionatorio e correzione dati primo semestre 2017
Per l’omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, vi è l’applicazione della sanzione amministrativa di due euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.
Ricordiamo che con riferimento agli invii relativi al primo semestre 2017 il decreto 148/2017 ha sancito la non applicazione delle sanzioni, con la sola condizione che entro il prossimo 6 aprile venga effettuato un nuovo invio.
Normativa relativa allo Spesometro
D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 29190 del 5 febbraio 2018.
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