Prima di affrontare il messaggio Inps è bene ricordare cosa prevede la normativa sulla compatibilità tra Naspi e lavoro subordinato. Il quadro di riferimento è contenuto nel Decreto legislativo n. 22/2015 articolo 9 che distingue i rapporti da cui derivi un reddito annuo superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale (8.000 euro) rispetto ai casi in cui lo stesso è pari o inferiore.
Nel primo caso, per non incorrere nella decadenza dalla Naspi, la durata del rapporto non deve superare i 6 mesi: qui l’unico effetto è la sospensione della prestazione per il periodo in cui il soggetto è occupato.
Laddove il reddito annuo fosse pari o inferiore agli 8.000 euro, indipendentemente dalla durata del rapporto, l’interessato conserva il diritto alla Naspi ma deve comunicare all’Inps entro 30 giorni dall’assunzione quanto prevede di guadagnare dalla nuova occupazione. In questa circostanza la contribuzione versata in virtù del rapporto di lavoro è utile per maturare i requisiti richiesti dalla legge per ottenere nuovamente l’indennità di disoccupazione.
Nel chiarire il comportamento che le sedi territoriali devono tenere nel valutare le domande di Naspi, l’Inps distingue il lavoro intermittente con obbligo di disponibilità, in cui ci si impegna contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore (in cambio di un’indennità), dalla fattispecie in cui il dipendente non è soggetto a tale vincolo (pertanto nei periodi di non lavoro non matura alcun trattamento economico e normativo).
È bene sottolineare che i dettami espressi dall’Inps con il messaggio in parola ricalcano quanto già precisato dall’Istituto con la circolare n. 142/2015. La ragione di un nuovo pronunciamento dell’ente sta nell’intenzione di fornire precisi orientamenti agli uffici locali nei casi in cui al lavoro intermittente si affianchi un ordinario rapporto di lavoro e, proprio in virtù della cessazione di quest’ultimo, il soggetto presenti domanda di disoccupazione. Ipotesi sempre più frequente nel mondo del lavoro contemporaneo, dove numerosi sono i casi di doppio lavoro.
Consulta la sezione Naspi sul sito Inps
Rapporto tra Naspi e lavoro intermittente con obbligo di risposta
Il messaggio Inps chiarisce innanzitutto che nell’ipotesi di duplice rapporto, subordinato e intermittente con obbligo di risposta, qualora il primo cessi la domanda di Naspi può essere accolta solo se il reddito che si prevede di trarre dall’occupazione come job on call non supera gli 8.000 euro (con relativo obbligo di comunicazione all’Inps entro 30 giorni dalla richiesta di disoccupazione).
Importante: nel comunicare il reddito presunto si deve considerare anche l’indennità di disponibilità. L’Istituto di previdenza, come già espresso nella circolare n. 142/2015, non consente in caso di lavoro intermittente con obbligo di risposta che si possa sospendere la Naspi (ipotesi invece prevista a fronte di un’occupazione di durata pari o inferiore a 6 mesi).
Rapporto tra Naspi e lavoro intermittente senza obbligo di risposta
Riprendendo la casistica citata (dipendente con doppio lavoro che inoltra domanda di Naspi per cessazione del rapporto di lavoro subordinato), l’Inps chiarisce che qualora l’interessato sia titolare di un contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta (né indennità) si potrà applicare l’istituto della sospensione della Naspi, ma per i soli giorni di effettiva prestazione, qualora la durata del rapporto sia pari o inferiore a 6 mesi.
Laddove invece il job on call superasse i 6 mesi ma con un reddito inferiore a 8.000 euro annui il soggetto manterrebbe il diritto alla disoccupazione (previa comunicazione all’Inps entro 30 giorni dalla domanda di Naspi).
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