Tutto nasce della controversia avente ad oggetto l’appello dell’Unione dei Comuni .. verso la sentenza emessa del G.d.P. , depositato al Tribunale di Firenze. Nel caso di specie, il G.d.P. aveva accolto il ricorso verso il verbale della Polizia Municipale contestato al conducente del veicolo per l’uso del telefono cellulare durante la guida.
Il fatto comportamentale dell’illecito amministrativo pecuniario da conducente del veicolo è stato ben descritto nel verbale di contestazione. Infatti, il giudice del Tribunale fiorentino riporta in sentenza quanto segue: “si evince che il conducente faceva suo del dispositivo con la mano sinistra, non utilizzando il viva voce”.
La parte ricorrente fondava la sua difensiva nel fatto della negazione relativa alla commissione della violazione stradale contestata.
Questa sentenza offre la possibilità di analizzare 4 importanti passaggi che sono così riportati nella presente sentenza.
- Il rispetto degli artt. 173, 200 e 201 del C.d.S. perché la contestazione immediata della violazione risulta dal verbale tanto che il trasgressore ha potuto inserire le dichiarazioni a sua discolpata;
- La violazione da parte del giudice di prime cure degli artt. 2697, 2699 e 2700 c.c. e 115 c.p.c. perché “ai fini dell’accertamento dell’infrazioni di cui all’art. 173 C.d.S. comma 2 e 3, deve essere attribuita fede privilegiata alle dichiarazioni del verbalizzante in merito all’uso del telefono cellulare da parte del conducente del veicolo. Conseguentemente, l’affermazione circa l’eventuale errore di percezione da parte dell’agente accertatore non potrà essere basata su una valutazione meramente presunta della distanza del punto di osservazione rispetto al luogo in cui si sarebbe verificata la violazione. Né si ritiene sufficiente dedurre la lontananza dell’agente dal luogo dell’infrazione sulla base della omessa contestazione immediata, infatti, l’accertamento può essere effettuato anche da distanza che non consente, per svariati motivi, il fermo del veicolo, Cass. Civ., sez. II, 08/06/2009 n. 13113;
- Sotto altro e connesso profilo l’appellante invocava il seguente principio fatto proprio da Cass. Civ., sez. II del 21/02/2001 n. 4219, sullo specifico quesito di diritto se, ai fini dell’accertamento dell’infrazione di cui all’art. 173 C.d.S., commi 2 e 3, alle dichiarazioni del verbalizzante in merito all’uso del telefono cellulare da parte del conducente del veicolo possa essere attribuita fede privilegiata anche in caso di legittima mancata contestazione immediata, ha osservato che il motivo è manifestamente fondato alla luce della recente pronunzia delle Sezioni Unite di questa Corte (sent. N. 17355 del 24/07/2009), secondo la quale nel giudizio di opposizione a verbale che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova, la proporzione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale, pur se involontaria e dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti.
Tale pronunzia, superando il precedente e già prevalente indirizzo che ammetteva al contestualità delle risultanze del verbale, ove aventi ad oggetto accadimenti repentini, rilevati a distanza di oggetti o persone in movimento e fenomeni dinamici in genere, ha sancito la fede privilegiata ex art. 2700 c.c., in ordine a tutto quanto il pubblico ufficiale affermi avvenuto in sua presenza, con la conseguenza che anche nelle ipotesi in cui, come nella specie, si deducono sviste o altri involontari errori o omissioni percettivi da parte del verbalizzante è necessario proporre querela di falso”. - La sentenza emanata dal Tribunale di Firenze, ha ben puntualizzato la finalità operativa dalla Polizia Municipale, nell’utilizzo delle due pattuglie. Infatti, come si evince del verbale, la prima ha rilevato l’infrazione in capo al conducente, il quale guidava facendo uso del telefono cellullare, avvisando via radio la pattuglia a valle. La seconda pattuglia, provvedeva a fermare il veicolo in condizioni di sicurezza, per il conducente, il traffico, per le caratteristiche della strada e per gli operatori di polizia, contemporaneamente contestavano ai sensi dell’art. 200 C.d.S. la violazione di cui all’art. 173 per l’uso del telefono cellulare alla guida.
Bene ha fatto il Giudice riportare nel dispositivo della sentenza quanto segue: “la verità del fatto storico non ha peraltro trovato smentita in atti mentre trova riscontro nel verbale di accertamento anche se non coperto da fede privilegiata perché i verbalizzanti non sono stati diretti percettori della violazione”.
La sicurezza stradale passa anche da queste informazioni, è bene ricordare che mentre si guida e contemporaneamente si scrive un sms o Whatsapp, il tempo è equivalente a 10 secondi di distrazione.
Il classico “selfie” distrae la guida per circa 14 secondi. Per la consultazione di un social network servono 20 secondi.
È importante quanto fatto nella campagna di informazione e di sicurezza di ASAPS, con coniando questo moto: “Un messaggio a volte accorcia la vita“.
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