Il contribuente, inoltre, può decidere se versare l’IVA dovuta in un’unica soluzione oppure se versare l’IVA in maniera rateale applicando gli interessi dello 0,33% mensile, procedura che va conclusa nel mese di novembre.
L’IVA dovuta per l’anno 2017
Il contribuente in possesso della partita IVA deve eseguire le liquidazioni ed i relativi versamenti dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza periodica mensile o trimestrale, procedura provvisoria in quanto la liquidazione definitiva avviene soltanto nel momento della dichiarazione annuale, il cui importo viene indicato nel quadro VL, al rigo VL 30.
L’importo dovuto a saldo risulta operando la differenza tra l’IVA a debito e l’IVA ammessa in detrazione, relative all’anno solare 2017, considerando, altresì, i versamenti che sono stati eseguiti e l’eventuale credito risultante dall’anno 2016 (che non è stato chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione).
L’esito di tale operazione può comportare l’evidenza di un saldo:
- “zero”, se l’IVA dovuta per l’intero anno è pari all’importo dell’IVA detratta e dei versamenti che sono stati seguiti;
- “a debito”, se l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale è superiore all’ammontare dell’IVA detraibile aumentato dei versamenti periodici eseguiti (importo evidenziato al rigo VL 38);
- “a credito”, se l’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale è inferiore all’ammontare dell’IVA detraibile aumentato dei versamenti periodici eseguiti (importo evidenziato al rigo VL 39).
L’IVA a debito deve essere versata se l’importo indicato al rigo VL38 della dichiarazione annuale è superiore a € 10,33, importo arrotondato a € 10,00 per effetto degli importi arrotondati all’euro nel modello di dichiarazione.
L’IVA dovuta con la dichiarazione annuale
Chi presenta la dichiarazione annuale IVA (la cui scadenza per l’anno 2017 è fissata al 30 aprile 2018) deve versare il saldo dovuto entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento, per cui l’adempimento va rispettato entro il 16 marzo 2018.
Il versamento va effettuato, alternativamente:
- in unica soluzione;
- in forma rateale con rate di pari importo; in tal caso è necessario osservare le seguenti regole:
- la prima rata va versata entro il 16.3.2018;
- le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese successivo al 16.3.2018 applicando gli interessi nella misura fissa dello 0,33% mensile (art. 5 del d.m. 21.5.2009);
- il pagamento può essere frazionato in un massimo di nove rate per cui la procedura deve concludersi entro il mese di novembre 2018.
VERSAMENTO DEL SALDO IVA DOVUTO CON LA DICHIARAZIONE ANNUALE
in unica soluzione | 16.3.2018 | ||
in forma rateale (fino ad un massimo di nove rate) | prima rata seconda rata terza rata quarta rata quinta rata sesta rata settima rata ottava rata nona rata |
16.3.2018 |
(senza interessi) + interessi 0,33% + interessi 0,66% + interessi 0,99% + interessi 1,32% + interessi 1,65(a) + interessi 1,98% + interessi 2,31% + interessi 2,64% |
(a)La proroga è disposta dall’art. 37, comma 11-bis del d.l. 4 luglio 2006, n. 223.
Il differimento alla scadenza prevista per le imposte sui redditi
Il contribuente può eseguire il pagamento del saldo in unica soluzione entro il 16 marzo 2018 ovvero ha la possibilità di scegliere tra le seguenti alternative:
- il versamento può essere eseguito entro il 16 marzo 2018 in unica soluzione o in forma rateale applicando gli interessi nella misura dello 0,33% mensile su ciascuna rata successiva alla prima che va versata entro il 16 marzo 2018;
- il versamento può essere eseguito osservando le regole previste in materia di imposte sui redditi (la cui scadenza è fissata al 30 giugno 2018) cioè osservando una delle seguenti regole:
- versamento da eseguire entro il 30 giugno 2018, (ma, cadendo di sabato il termine è differito al 2 luglio 2018);
- versamento entro il 20 agosto 2018, con la maggiorazione dello 0,4%;
- in qualsiasi caso, la somma dovuta deve essere maggiorata degli interessi forfettari dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese.
In altri termini, va osservato che:
- scegliendo di eseguire il pagamento entro il 2 luglio 2018, l’importo del saldo IVA deve essere maggiorato dell’1,2% (cioè 0,4% per tre mesi);
- scegliendo di eseguire il pagamento entro il 20 agosto 2018, l’importo del saldo IVA deve essere maggiorato dell’1,6% (cioè 0,4% per quattro mesi);
- permane la possibilità di eseguire il pagamento in unica soluzione ovvero in forma rateale, con rate di pari importo, anche se il saldo dell’IVA è versato secondo le scadenze fissate in materia di imposte sui redditi.
In pratica, in tal caso, i conteggi relativi al pagamento rateale vanno eseguiti osservando la seguente procedura:
- dapprima il saldo dell’IVA va maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il giorno 16 marzo 2018 e il giorno 2. luglio 2018 (cadendo di sabato il 30 giugno 2018) o il 20 agosto 2018;
- l’importo così ottenuto va diviso per il numero delle rate prescelte e sulle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi forfetari fissi di rateazione dello 0,33% mensile;
- l’ultima rata deve essere versata entro il mese di novembre per cui la procedura deve concludersi in un massimo di sei rate se la prima è versata il 30 giugno 2018, ovvero di cinque se è versata il 20 agosto 2018.
Pertanto, chi presenta la dichiarazione IVA volendosi avvalere dei termini previsti per le imposte sui redditi può eseguire il versamento del saldo osservando uno dei seguenti termini:
- il 16 marzo 2018, senza operare alcuna maggiorazione;
- il 2 luglio 2018, applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16 marzo 2018 e la data del versamento;
- il 20 agosto 2018, applicando la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16 marzo 2016 e la data del versamento.
Se è effettuata la compensazione totale del debito IVA con eventuali crediti (ad es., IRPEF, IRES, ecc.) che risultano dal modello UNICO, la maggiorazione dello 0,4% non è dovuta; se, invece, la compensazione è fatta in maniera parziale, la maggiorazione dello 0,4% va computata soltanto sulla differenza di IVA a debito.
Anche i soggetti con esercizio che non coincide con l’anno solare possono beneficiare del differimento del versamento dell’IVA versando l’imposta entro il 2 luglio 2018, a prescindere di diversi termini previsti in materia di imposte sui redditi.
IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA DOVUTO CON LE IMPOSTE SUI REDDITI
Scadenza al 16 marzo 2018
in unica soluzione | 16.3.2018 | ||
in forma rateale (fino ad un massimo di nove rate) |
prima rata
seconda rata terza rata quarta rata quinta rata sesta rata settima rata ottava rata nona rata |
16.3.2018
16.4.2018 16.5.2018 18.6.2018 16.7.2018 20.8.2018 17.9.2018 16.10.2018 16.11.2018 |
(senza interessi)
+ interessi 0,33% + interessi 0,66% + interessi 0,99% + interessi 1,32% + interessi 1,65% (a) + interessi 1,98% + interessi 2,31% + interessi 2,64% |
(a) La proroga è disposta dall’art. 37, comma 11-bis, del d.l. 4.7.2006, n. 223.
Scadenza al 2 luglio 2018
in unica soluzione
in forma rateale (fino ad un massimo di sei rate) |
2.7.2018 con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2018 e la data di versamento (cioè 1,2% se il pagamento è fatto il 2.7.2018).
maggiorazione del saldo IVA 2017 dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2018 e la data di versamento (cioè 1,2% se il pagamento è fatto il 2.7.2018) e, quindi, suddivisione in rate mensili di uguale importo da versare: · la prima rata, entro il 2.7.2018, senza interessi maggiorazione; · le rate successive, entro il giorno 16 di ogni mese successivo (salvo la terza per la quale il termine scade il 20.8) con la maggiorazione degli interessi mensili dello 0,33%. |
Scadenza al 20 agosto 2018
in unica soluzione
in forma rateale (fino ad un massimo di cinque rate) |
20.8.2018 con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2018 e la data di versamento (cioè 1,6% se il pagamento è fatto il 20.8.2018).
maggiorazione del saldo IVA 2017 dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese intercorso tra il 16.3.2018 e la data di versamento (cioè 1,6% se il pagamento è fatto il 20.8.2018) e, quindi, suddivisione in rate mensili di uguale importo da versare: · la prima rata, entro il 2.7.2018, senza interessi di maggiorazione; · le rate successive, entro il giorno 16 di ogni mese successivo con la maggiorazione degli interessi mensili dello 0,33% (cioè alla data per la prima e la seconda rata e per le rate successive alle date del 20.8, del 17.9, del 16.10 e del 16.11). |
Le modalità di versamento
L’IVA va versata utilizzando il modello F24 indicando, nella Sezione “Erario”:
- il codice tributi “6099” per l’IVA dovuta con la dichiarazione annuale;
- il codice tributo “1668” per gli interessi rateali;
- il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio “0101” per il versamento in unica soluzione e “0106” per la prima sei rate);
- l’anno di riferimento “2017”;
- l’importo del versamento, arrotondato all’unità di euro (per cui corrisponde a quanto è esposto nella dichiarazione annuale); se il versamento è differito alla scadenza di giugno/luglio e/o è fatto in maniera rateale, l’importo va esposto arrotondato al centesimo di euro.
Il modello F24 deve essere presentato anche nel caso di “saldo zero” dovuto all’avvenuta compensazione con altri crediti tributari e/o contributivi.
Il regime forfettario
La persona fisica che ha adottato il regime speciale agevolato di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23/12/2014, n. 190, deve barrare la casella VA14 se si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario di IVA. Inoltre, deve eseguire il pagamento dell’IVA entro il 16 marzo 2018 sull’importo che deriva dalla differenza tra l’IVA a debito e l’IVA detraibile. In alternativa, può scegliere di eseguire il versamento entro i termini previsti in materia di imposte sui redditi, in unica soluzione ovvero usufruendo della forma rateale.
I contribuenti minimi usciti dal regime speciale
Il contribuente che ha applicato l’art. 27, commi 1 e 2, del d.l. 6 luglio 2013, n. 9, e che ne è uscito per opzione o per forza di legge deve effettuare la rettifica della detrazione IVA a credito considerando tutti i beni e i servizi che non sono ancora stati ceduti o utilizzati esistenti al 31 dicembre 2017.
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