Per questo motivo la società S. Spa lo licenzia per giusta causa.
Il lavoratore impugna il licenziamento, ma il ricorso viene respinto sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello di Aquila, quest’ultima in particolare lo respinge ritenendo il dipendente responsabile di aver sviato la funzione tipica per la quale il congedo parentale era stato concesso: sostenere i bisogni affettivi e relazionali del figlio e non solo quelli fisiologici.
Resta aggiornato con la nostra newsletter settimanale – ISCRIVITI SUBITO!
La Corte di Cassazione, cui il dipendente si rivolge, conferma le pronunce dei giudici di merito e respinge il ricorso del lavoratore sulla base dei seguenti motivi:
– l’ordinamento riconosce al lavoratore il diritto ad usufruire del congedo parentale per soddisfare i bisogni affettivi del bambino, ma se il lavoratore utilizza il tempo del congedo per svolgere un’altra attività lavorativa si verifica un abuso per sviamento della natura e della funzione del congedo;
– il diritto del lavoratore al congedo parentale non esclude il controllo sulle modalità del suo esercizio;
– il Tribunale e la Corte d’Appello de l’Aquila hanno correttamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto, emerse dalle investigazioni la illegittimità della condotta del lavoratore che ha usufruito di un congedo parentale per svolgere, in modo prevalente, un’altra attività lavorativa.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento