La Circolare ministeriale del 12/08/2003, n. 300/A/1/44248/109/16/1, la quale “ Disciplina della patente a punti”, ha introdotto quanto segue:
Funzionamento dell’istituto della patente di guida a punti
Questo nuovo istituto, che ha carattere cautelare per una maggiore sicurezza stradale, integra il sistema delle sanzioni pecuniarie ed accessorie attualmente in vigore. A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia è riconosciuto un numero iniziale di punti pari a 20.
Se il conducente non commette infrazioni in un biennio, questo punteggio è incrementato di 2 punti, con un massimo di 30 punti. A fronte di violazioni che comportano perdita di punteggio, invece, il conducente subisce le decurtazioni previste.
La perdita totale del punteggio, a seguito del cumulo di più violazioni realizzate nel tempo, determina l’obbligo di revisione della patente, cioè la ripetizione dell’esame teorico e della prova pratica, al fine di confermare la permanenza nel conducente dell’abilità tecnica alla guida e della conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
La procedura di decurtazione del punteggio e la successiva fase di verifica dell’idoneità alla guida sono attribuite alla competenza del Dipartimento dei Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Statistici (D.T.T.S.I.S.) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso il quale è istituita l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai sensi dell’art. 225 C.d.S., con il compito anche di gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate e di effettuare le prescritte comunicazioni ai medesimi, come previsto dal comma 2 dell’art. 126bis C.d.S..
Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio
La tabella allegata all’art. 126bis C.d.S., come modificata dall’art. 7, c. 10 del D.L. 2003/151 convertito in legge con modificazioni, elenca le ipotesi sanzionatorie per ciascuna della quali è prevista la decurtazione di un determinato punteggio.
Tale decurtazione riguarda solo le patenti di guida rilasciate in Italia, nonché quelle assimilabili, appartenenti ai cittadini dell’Unione Europea che abbiano stabilito la propria residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto il riconoscimento dell’originario documento di guida: sul piano operativo queste patenti recano gli estremi dell’operazione di riconoscimento su un’etichetta adesiva applicata sul documento di guida, rilasciata dal D.T.T.S.I.S.
Ai soli fini della decurtazione del punteggio, in vista dell’applicazione delle misure indicate nel successivo punto 8, la disciplina della patente a punti interessa anche i conducenti di veicoli titolari di patente di guida rilasciata da paese che non è membro dell’Unione Europea ovvero di patente comunitaria il cui titolare non abbia stabilito la propria residenza in Italia e non abbia chiesto il riconoscimento della patente in Italia. In tali casi, nel verbale di contestazione dovrà essere riportata la decurtazione del punteggio secondo le modalità e per le finalità indicate nel successivo punto 8.
Veicoli alla guida dei quali è prevista la decurtazione dalla patente di guida
La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è prescritta la titolarità di patente, conformemente al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia. A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso determina la perdita di 6 punti se realizzato alla guida di un’autovettura o di un motociclo o di un autobus, mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti da persona titolare di patente di guida.
Decurtazioni in caso di più violazioni
Nel caso in cui siano accertate in una medesima circostanza più violazioni della stessa norma ovvero la violazione in rapida successione di norme diverse che prevedono decurtazione di punteggio, è possibile cumulare le decurtazioni fino a totalizzare, al massimo, 15 punti.
Questa limitazione relativa alla massima decurtazione possibile con uno stesso accertamento, tuttavia, non si applica quando una delle violazioni commesse comporta l’applicazione della sospensione immediata o della revoca della patente di guida; in quest’ultimo caso, infatti, al conducente può essere sempre applicata la decurtazione di tutti punti previsti dalle norme violate senza alcuna limitazione complessiva.
Raddoppio per neopatentati
La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura doppia rispetto a quella prevista nella tabella allegata all’art. 126bis C.d.S., quando è commessa da neopatentati, cioè se è commessa entro i primi 3 anni dal rilascio della patente. Questa disposizione, tuttavia, riguarda solo le patenti di guida rilasciate dopo il 1 ottobre 2003 ed a condizione che il titolare non sia già in possesso di patente di categoria B o superiore prima di tale data. Il raddoppio ricorre anche nel caso in cui la decurtazione sia applicata nei confronti del proprietario del veicolo.
Nel caso in cui trovi applicazione la disposizione di cui al comma 1-bis dell’art. 126bis, relativa al cumulo di punteggi in caso di accertamento contemporaneo di più violazioni, il raddoppio si applica al punteggio previsto dalla tabella allegata all’art. 126bis C.d.S. per ciascuna violazioni, fermo restando in ogni caso, il limite complessivo della decurtazione fissato in 15 punti.
Uniforme applicazione di alcune ipotesi di decurtazione
Con la legge di conversione del D.L. 151/2003, sono state modificate in modo significativo molte voci della tabella allegata all’art. 126bis C.d.S.. Allo scopo di fornire un’interpretazione univoca, con nota allegata alla presente, si forniscono alcuni indirizzi operativi che contribuiscono a chiarire l’esatto ambito applicativo della decurtazione di punti per alcune violazioni.
Questo articolo è diviso in 2 parti, la seconda parte sarà pubblicata il 23/02/2018.
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