A distanza di tre anni, l’Assessorato regionale delle Autonomie Locali è stato costretto ad emanare la Circolare n. 1 del 1° febbraio 2018 per chiarire l’ambito di applicazione della disciplina.
Innanzitutto la circolare assessoriale serve a risolvere la questione riguardante l’obbligo di trasmissione alla Regione di apposite certificazioni attestanti l’avvenuta pubblicazione degli atti deliberativi, nei siti internet degli enti locali (commi 2bis e 2quater del previgente art. 18 della L.r. n. 22/2008).
Secondo l’interpretazione assessoriale tale onere è implicitamente abolito dalla nuova disciplina che introduce una doppia pubblicazione: all’albo pretorio, con natura di pubblicità legale, e per estratto sul sito dell’ente, con natura di pubblicità notizia.
La pubblicazione per estratto sul sito dell’ente non ha natura di costitutiva ma di semplice informazione alla cittadinanza, la cui mancanza, però, viene accompagnata dal’abnorme sanzione della nullità dell’atto. Niente viene detto sugli elementi necessari dell’estratto ed è ovvio che la pubblicazione integrale è già molto di più che un’informazione per sintesi.
La previsione della pubblicazione, per estratto, degli atti amministrativi sul sito istituzionale degli enti locali, in aggiunta a quella all’albo pretorio on line, non aggiunge nulla in termini di trasparenza (tranne che non si voglia sostenere che il cittadino ha bisogno di questo sunto) e non ha più (ammesso che lo avesse in passato) una funzione sollecitatoria ed acceleratoria.
Lo stesso Assessorato, nel fornire un’interpretazione alla norma, è costretto a parlare di uso atecnico della terminologia utilizzata e di abolizione implicita di norme pregresse.
L’Assemblea Regionale Sicilia potrebbe intervenire abolendo una norma sulla quale persistono dubbi di costituzionalità.
Non è, infatti, pacifico che nell’ambito del proprio potere legislativo primario in materia di ordinamento degli enti locali, la Regione Siciliana possa introdurre fattispecie nuove di nullità di atti amministrativi.
In ogni caso, poi, l’eventuale negligenza del responsabile della pubblicazione dell’estratto non può travolgere l’intero provvedimento, rendendo nulla la volontà di un organo collegiale (giunta o consiglio comunale) democraticamente eletto.
Il legislatore regionale non sanziona il responsabile inadempiente e nemmeno vincola l’esecutività o l’efficacia dell’atto alla pubblicazione dell’estratto ma ne rende nullo il dispositivo, punendo – di fatto – l’organo che l’ha emanato.
La circolare assessoriale n. 1/2018 ha il pregio di chiarire il dies a quo fare decorrere l’obbligo di pubblicazione dell’estratto sul sito dell’ente.
Per le delibere non immediatamente esecutive, i sette giorni previsti per la pubblicazione scattano dall’emanazione dell’atto e non dalla sua approvazione.
In pratica, specifica adesso l’assessorato, il momento dal quale fare decorrere il termine va individuato in quello della pubblicazione integrale dell’atto all’albo pretorio on line. L’Assessorato correttamente distingue tra approvazione ed emanazione (termine usato atecnicamente), riferendo quest’ultima al momento in cui l’atto ha una connotazione definitiva con la sottoscrizione, numerazione e pubblicazione.
La pubblicazione per estratto sul sito dell’ente dev’essere effettuata entro sette giorni da quando il provvedimento è emanato e pubblicato all’albo pretorio on line e non da quando viene approvato.
La pubblicazione successiva dell’estratto non assolve una funzione di trasparenza (già soddisfatta con la pubblicazione integrale del provvedimento all’albo pretorio) e non svolge più una funzione acceleratoria (essendo la delibera già stata pubblicata).
Per le deliberazioni immediatamente esecutive, invece, l’estratto va pubblicato tempestivamente, entro soli tre giorni, sul sito dell’ente, anche se non è stata ancora effettuata la pubblicazione all’albo pretorio.
Relativamente alla natura dell’obbligo di pubblicazione entro il termine dei tre giorni, pena nullità dell’atto, l’Assessorato specifica che lo stesso non determina la presunzione di conoscenza legale del provvedimento (d’altro canto conosciuto solo in parte) ma ha natura di pubblicità notizia.
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