Rette per gli asili nido nella Dichiarazione dei Redditi precompilata
Dal 2018 gli asili nido, pubblici e privati, sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio, una comunicazione con le informazioni sulle spese sostenute dai genitori, nell’anno precedente, per ogni figlio per il pagamento delle rette di frequenza e delle rette per i servizi formativi infantili.
Devono adempiere a questo obbligo anche i soggetti che ricevono il versamento delle rette, anche se non sono asili nido.
Entro il 28 febbraio deve essere inviata la comunicazione sui dati dei rimborsi delle rette erogati nell’anno precedente, indicando anche l’anno in cui è stata sostenuta la spesa.
L’Agenzia delle Entrate precisa che non devono essere comunicati, invece, i rimborsi indicati nella Certificazione unica rilasciata dai sostituti d’imposta. Sulle modalità di trasmissione delle comunicazioni l’Agenzia rimanda a un provvedimento successivo.
Ricordiamo che sulle spese per le rette degli asili nido è riconosciuta una detrazione Irpef del 19%, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio. Si può detrarre quindi al massimo 120 euro per ogni figlio.
Dati sulle donazioni
Per le donazioni a favore di Onlus, associazioni o fondazioni l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate è sperimentale e facoltativa per gli anni d’imposta 2017, 2018 e 2019.
Le associazioni che possono inviare i dati, sono le seguenti:
- Onlus,
- associazioni di promozione sociale,
- fondazioni e associazioni che hanno come scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico,
- fondazioni e associazioni che hanno come scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con apposito Dpcm.
Le associazioni dovranno trasmettere entro il 28 febbraio la comunicazione con:
- i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro costituenti oneri deducibili o detraibili effettuate nell’anno precedente dalle persone fisiche tramite banca o ufficio postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate),
- i dati relativi alle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata eseguita la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
Dal periodo d’imposta 2018 ricordiamo che andranno applicate le nuove disposizioni introdotte dal Codice del Terzo settore.
Visto l’invio sperimentale e facoltativo, l’Agenzia non applicherà sanzioni in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati (100 euro per ogni comunicazione, con un massimo di 50mila euro), ma solo nel caso in cui l’errore possa determinare un’indebita fruizione di oneri deducibili o detraibili nella dichiarazione precompilata.
Sulle modalità di trasmissione delle comunicazioni l’Agenzia rimanda, anche in questo caso, a un provvedimento successivo.
Ricordiamo che anche per queste donazioni sono riconosciute ai fini Irpef, a seconda dei casi, alcune detrazioni.
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