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Secondo le vecchie disposizioni i dipendenti assenti per infortunio sul lavoro non avevano l’obbligo di reperibilità. All’interno del d.m. 206/2017 tra le cause di esclusione dall’obbligo di reperibilità in caso di visita fiscale, come le terapie salvavita per patologie gravi, patologie legate alla menomazione unica o plurima (vedi Tab. A e E dpcm n. 834/1981), stati patologici sottesi a invalidità pari o maggiore del 67%, non compare l’infortunio sul lavoro.
Ci ha pensato l’Inps a fare chiarezza con il messaggio n.3265 del 9 agosto scorso: “Pur considerando l’attribuzione esclusiva all’Inps della competenza in materia di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, l’Istituto ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, in quanto – alla luce del disposto di cui all’art. 12 della legge n° 67/1988 in tema di competenze esclusive dell’Inail – non può interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di tali tipologie di “eventi”.
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