Il regime è stato reso più vantaggioso attraverso l’introduzione di un’aliquota sostitutiva ridotta, fissata nel 5% (in luogo del 20% come previsto al comma 105 dell’art. 1 della Legge Finanziaria 2008).
L’agevolazione si applica a decorrere dal 2012 per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente per coloro che avviano un’attività d’impresa, d’arte o professione, ovvero per coloro che svolgono già attività d’impresa, purché avviata dopo il 31 dicembre 2007.
In sede di conversione, il regime dei contribuenti minimi, in materia di imposizione diretta per le imprese, è stato confermato.
E’ stata solo aggiunta (art. 27, co. 1) la previsione che il regime sia applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio attività, ma non oltre il periodo di imposta di compimento del 35esimo anno di età.
A seguire, si illustrano schematicamente le caratteristiche del “nuovo” regime.
Applicabilità |
Si applica per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche:
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Imposta sostitutiva |
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali è ridotta dal 20% al 5%.
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Condizioni |
– che il contribuente non abbia esercitato attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare, nei 3 anni precedenti l’inizio della propria attività;
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Regime transitorio |
Dal primo gennaio 2012, i soggetti la cui attività sia iniziata in data anteriore al 31/12/2007, pur mantenendo i requisiti quali-quantitativi previsti per l’inclusione nel vecchio regime dei minimi, dovranno abbandonarlo: le opzioni a disposizione saranno il regime transitorio o quello ordinario. |
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