Visita fiscale, cosa cambia per i dipendenti pubblici

Restano invariate le fasce di reperibilità per lavoratori pubblici e privati

Redazione 03/01/18
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È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto attuativo (dpcm 206/2017) della riforma Madia sulle modalità di svolgimento delle visite fiscali e l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia. Il provvedimento entrerà in vigore dal 13 gennaio 2018 e fisserà le regole per i controlli medici per i dipendenti pubblici, a seguito della creazione del Polo unico sulle visite fiscali in capo all’Inps dallo scorso 1° settembre.

 

Vediamo le principali novità del decreto.

Svolgimento delle visite fiscali

Le visite fiscali potranno essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.

Invariate le fasce orarie di reperibilità

Restano invariate, nonostante gli annunci dei mesi scorsi, le fasce di reperibilità dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. I lavoratori dovranno essere reperibili anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Sono esclusi dal rispetto di tali orari i dipendenti che devono assentarsi:

  • per patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilita’ della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • per stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidita’ riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Il provvedimento precisa che il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente al datore di lavoro, il quale lo comunicherà all’Inps, l’eventuale variazione di domicilio per la reperibilità.

Richiesta della visita fiscale

La visita fiscale può essere richiesta da:

  • datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio attraverso il canale telematico messo a disposizione dall’INPS,
  • dall’Inps.

Visita fiscale

Durante la visita fiscale il medico dovrà redigere un verbale con la valutazione medico legale relativa alla capacita’ o incapacità al lavoro riscontrata, che sarà trasmesso telematicamente all’Inps e messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico predisposto dall’INPS e disponibile immediatamente al datore di lavoro
mediante il servizio presente sul Portale dell’Istituto.

Mancata effettuazione della visita fiscale

Se il lavoratore non è reperibile durante la visita fiscale, viene data immediata comunicazione al datore di lavoro e il medico rilascia un invito a presentarsi alla visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio

Mancata accettazione dell’esito della visita

Nel caso in cui il lavoratore non accetti l’esito della visita, deve mostrare il suo dissenso seduta stante e il medico deve annotarlo facendolo sottoscrivere dal dipendente e contestualmente invitandolo a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso
l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo.

Se il lavoratore rifiuta di firmare, il medico fiscale deve informare subito l’Inps e predisporre l’invito alla visita ambulatoriale.

Rientro anticipato al lavoro

Nel caso di rientro anticipato al lavoro, il dipendente deve richiedere un certificato sostitutivo che viene rilasciato dallo stesso medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in sostituzione.

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