Le associazioni di volontariato Enti del Terzo Settore

Le associazioni di volontariato – ODV – ai sensi dell’ art. 32 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) sono Enti del  Terzo Settore (ETS) costituiti sotto forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni  di volontariato per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del predetto decreto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni  dei volontari associati e devono essere iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore  (R.U.N.T.S.).

La ODV  esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale elencate nel comma 1 dell’art. 5 del D.lgs 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività di interesse generale, attualmente 26 ma soggette a possibile aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  sono le attività tipiche del settore del non profit. Potranno svolgere attività diverse dalle attività di interesse generale purché strumentali a queste ultime e secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Le associazioni di volontariato sono costituite mediante atto costitutivostatuto nel quale devono essere indicati tutti i requisiti necessari affinché un’associazione possa qualificarsi ODV, quali l’assenza di fini di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale, il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione agli associati, fondatori, lavoratori, e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali; l’obbligo di utilizzare il patrimonio, i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate per lo svolgimento delle attività statutarie; le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente; l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento ad altri enti del terzo settore o alla Fondazione Italia Sociale.

Le ODV devono avvalersi prevalente dell’attività dei volontari associati; possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento o nei limiti occorrenti per specializzare l’attività svolta. I lavoratori impiegati non possono essere in numero superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Possono trarre le risorse economiche necessarie al funzionamento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi. Per le attività di interesse generale prestate possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato devono essere scelti tra le persone fisiche associate o indicate, tra gli associati, delle organizzazioni di volontariato associate e non possono ricevere alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, le associazioni di volontariato, qualora svolgano le attività di interesse generale con modalità di natura non commerciale, possono avvalersi del trattamento tributario agevolato generale previsto per gli Enti del Terzo settore e dello specifico regime fiscale previsto per le ODV dagli artt.84 ed 86 del Codice del Terzo Settore.

In generale usufruiscono di agevolazioni tributarie quali:

  • esenzione dalla base imponibile delle quote e contributi corrisposti dagli associati;
  • le quote ed i contributi erogati alle ODV non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti;
  • le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF le erogazioni in favore delle associazioni di volontariato per un importo pari al 30% degli oneri sostenuti per un importo complessivo per ciascun periodo d’imposta non superiore ad euro 30.000;
  • le liberalità da persone fisiche enti e società sono deducibili dal reddito nel limite del  per cento del reddito dichiarato;
  • esenzione dalla base imponibile dei corrispettivi per la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito o prodotti dai volontari in campagne organizzate dalla ODV;
  • esenzione dalla base imponibile dei corrispettivi per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di ricorrenze occasionali;
  • agevolazioni in materia di imposte di successione e donazioni, imposte di registro ipotecarie e catastale;
  • riduzione sui tributi locali se previsto dagli enti locali;
  • accesso al credito agevolato per i progetti di interesse pubblico;
  • riconoscimento di privilegio generale dei crediti sui beni mobili del debitore;
  • accesso, promosso dallo Stato, Regioni e Provincie autonome ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo per i progetti volti a realizzare il fine istituzionale.
  • I redditi degli immobili destinati allo svolgimento delle attività non commerciali sono esenti dall’IRES.

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