I motivi, per poter chiedere la revoca o la modifica, devono essere non conosciuti al momento della separazione e, quindi, sopravvenuti alla sentenza in caso di separazione giudiziale o al decreto di omologa nell’ipotesi di separazione consensuale.
I motivi devono essere “giustificati”, vale a dire deve trattarsi di circostanze tali da aver inciso sull’equilibrio economico – patrimoniale dettato in sede di separazione.
I motivi possono essere:
- raggiungimento di una indipendenza economica dei figli;
- licenziamento del coniuge;
- aumento dello stipendio del coniuge;
- pensionamento…
Qual è l’iter da seguire per chiedere la modifica delle condizioni economiche dettate in sede di separazione?
Abbiamo due possibilità.
Negoziazione assistita
In questo caso, con l’assistenza di un avvocato, l’accordo di modifica preso dai coniugi va presentato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente.
Il Procuratore se ritiene che detto accordo – nel caso ci siano figli minori o maggiorenni incapaci o non indipendenti economicamente – non pregiudica i loro interessi, lo autorizzerà.
Nell’ipotesi in cui non autorizzi l’accordo il Procuratore, entro 5 giorni, provvederà a trasmetterlo al Presidente del Tribunale il quale, nei 30 giorni successivi, fisserà la data dell’udienza di comparizione delle parti davanti a sé.
In mancanza di figli, il Procuratore verificherà la regolarità formale dell’accordo e, in caso positivo, rilascerà il nullaosta per provvedere agli adempimenti burocratici.
Ricorso ex art. 710 c.p.c.
In questo caso, con l’assistenza di un avvocato, si deposita il ricorso presso il Tribunale del luogo di residenza del coniuge beneficiario della prestazione economica, oppure del luogo in cui risiede il convenuto.
Il ricorso deve essere corredato dai seguenti documenti:
- certificati di stato di famiglia e di residenza dei coniugi;
- copia autentica del verbale di omologa della separazione consensuale o della sentenza che pronuncia la separazione giudiziale.
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