Visita fiscale, pubblicato il Decreto sulle convenzioni tra Inps e medici

In GU l’atto di indirizzo per la stipula delle convezioni tra Inps e organizzazioni sindacali dei medici

Redazione 10/10/17
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Prosegue la riforma del sistema di visita fiscale. Dopo la nascita del Polo unico in capo all’Inps per la gestione e gli accertamenti delle malattie dei lavoratori pubblici e privati, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 settembre scorso il decreto 2 agosto 2017 che contiene l’atto di indirizzo per la stipula delle convezioni tra l’Inps e le organizzazioni sindacali dei medici deputati ai controlli.

Il provvedimento prevede che le convenzioni siano stipulate previa accordo con le organizzazioni di categoria più rappresentative.

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La convenzione avrà durata triennale e prevede un rapporto convenzionale su base oraria, individuando il monte ore di impegno settimanale, tra un minimo ed un massimo.

Per le attività di accertamento medico-legale, compreso le attività ambulatoriali, si farà ricorso in primis ai medici iscritti nelle liste di cui all’art. 4, comma 10-bis,  del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  125,  inerenti alle medesime funzioni.

Saranno anche previste procedure selettive pubbliche  e trasparenti, nell’ambito delle quali, oltre a garantire necessariamente l’ottimale copertura territoriale, si potrà riconoscere e valorizzare con apposito punteggio la professionalità maturata dalle seguenti categorie di medici:

  1. Medici iscritti nelle liste dei medici di controllo INPS successivamente al 31 dicembre 2007 purché in servizio alla data del 31 dicembre 2016,
  2. Medici che svolgono analoga attività presso le AASSLL, in regime libero professionale purché in servizio alla data del 30 ottobre 2013 e che erano già incaricati alla data del  31  dicembre 2007,
  3. Medici che prestano attualmente o che hanno prestato servizio presso l’INPS in qualità di medici convenzionati esterni per un periodo non inferiore a 36 mesi anche non  continuativi negli ultimi cinque anni dall’entrata in vigore della convenzione.

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