Il provvedimento prevede che le convenzioni siano stipulate previa accordo con le organizzazioni di categoria più rappresentative.
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La convenzione avrà durata triennale e prevede un rapporto convenzionale su base oraria, individuando il monte ore di impegno settimanale, tra un minimo ed un massimo.
Per le attività di accertamento medico-legale, compreso le attività ambulatoriali, si farà ricorso in primis ai medici iscritti nelle liste di cui all’art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, inerenti alle medesime funzioni.
Saranno anche previste procedure selettive pubbliche e trasparenti, nell’ambito delle quali, oltre a garantire necessariamente l’ottimale copertura territoriale, si potrà riconoscere e valorizzare con apposito punteggio la professionalità maturata dalle seguenti categorie di medici:
- Medici iscritti nelle liste dei medici di controllo INPS successivamente al 31 dicembre 2007 purché in servizio alla data del 31 dicembre 2016,
- Medici che svolgono analoga attività presso le AASSLL, in regime libero professionale purché in servizio alla data del 30 ottobre 2013 e che erano già incaricati alla data del 31 dicembre 2007,
- Medici che prestano attualmente o che hanno prestato servizio presso l’INPS in qualità di medici convenzionati esterni per un periodo non inferiore a 36 mesi anche non continuativi negli ultimi cinque anni dall’entrata in vigore della convenzione.
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