La riforma del Terzo Settore, tutte le novità

Con il Decreto Legislativo  del 3 luglio 2017 n.117,  pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2017 serie generale, è in vigore il  Codice del Terzo settore (CTS) in attuazione  della Legge 6 giugno 2016 n.106.

Il Codice  introduce nel nostro ordinamento la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS)  per:

  • le organizzazioni di volontariato,
  • le associazioni di promozione sociale,
  • gli enti filantropici,
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,
  • le reti associative,
  • le società di mutuo soccorso,
  • le associazioni, riconosciute o non riconosciute,
  • le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

La qualifica di ETS è subordinata alla iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Non sono Enti del Terzo settore:

  • le amministrazioni pubbliche,
  • le fondazioni di origine bancaria,
  • i partiti,
  • i sindacati,
  • le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro.

Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono applicare le norme del CTS limitatamente alle attività di interesse generale a condizione che adottino un regolamento da depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Codice abroga la legge sul volontariato (L. 266/91) e la legge sulle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000), e modifica alcune norme tra cui  buona parte della  disciplina sulle ONLUS  art. 10 D.Lgs 460/97.

Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli  enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali che si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

Gli enti del terzo settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale elencate nel comma 1 dell’art.  5 del D.lgs 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Le attività di interesse generale, attualmente 26, ma soggette a possibile aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono le attività tipiche  del settore del non profit:

  • interventi e servizi sociali,
  • sanità,
  • prestazioni socio sanitarie,
  • istruzione e formazione,
  • ambiente,
  • valorizzazione patrimonio culturale,
  • formazione universitaria e post,
  • ricerca scientifica,
  • attività culturali,
  • artistiche ricreative,
  • radiodiffusione a carattere comunitario,
  • attività turistiche di interesse sociale,
  • formazione extrascolastica,
  • servizi strumentali al terzo settore,
  • cooperazione allo sviluppo, commercio equo solidale,
  • rinserimento lavoratori,
  • alloggio sociale,
  • accoglienza umanitarie,
  • agricoltura sociale,
  • attività sportive,
  • beneficenza,
  • promozione della legalità e pace,
  • promozione diritti umani, adozioni internazionali,
  • protezione civile,
  • riqualificazione beni pubblici.

Gli ETS potranno svolgere attività diverse dalle attività di interesse generale purché strumentali a queste ultime e secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Infine potranno realizzare attività di raccolta fondi organizzata e continuativa nel rispetto di principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico in conformità alle linee guida  adottate da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Codice definisce la qualifica di volontario, e ne disciplina l’attività, l’eventuale rimborso spese; stabilisce l’ incompatibilità  con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo con l’ente di cui è socio o associato o per il quale svolge la propria attività.

Gli Enti del Terzo Settore sono  tenuti al rispetto di vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili. Qualora esercitino le attività di interesse generale con modalità non commerciali, potranno godere di agevolazioni tributarie e contributi economici (ad esempio, di incentivi fiscali  per i donatori e per gli investitori nelle imprese sociali, di risorse del nuovo Fondo progetti innovativi,  “Social bonus” e dei “Titoli di solidarietà”) per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

Il Codice del Terzo settore disciplina inoltre i rapporti tra gli Enti  Pubblici e gli Enti del Terzo Settore. Prevede il coinvolgimento di questi ultimi nella programmazione delle pubbliche amministrazioni nella gestione di servizi sociali e nella realizzazione di servizi nei settori di attività di interesse generale.

Prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato e di promozione sociale per lo svolgimento di servizi purché a condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato. Infine lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati, agli enti del Terzo Settore, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.

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