Appalti pubblici, è lecito l’affidamento senza compenso

Redazione 06/10/17
È lecito affidare un appalto pubblico ad un professionista senza compenso economico? Secondo una recente sentenza del Consiglio di Stato, che farà molto discutere, lo svolgimento a titolo gratuito garantisce comunque i principi di concorrenza e la qualità della gara.

I giudici di palazzo Spada sono intervenuti con la sentenza n. 4614/2017, depositata in questi giorni, sulla gara indetta dal Comune di Catanzaro per la realizzazione del Piano regolatore della Città, affidato con un compenso di 1 euro e un rimborso spese di 250 mila euro. Il bando era stato impugnato da tutti gli ordini professionali tecnici della provincia e giudicato illegittimo dal Tar Calabria, ma ora il Consiglio di Stato ha ribaltato la situazione.

L’onerosità del contratto, secondo i giudici, ha un diverso valore per i contratti pubblici rispetto a quelli privati. “La garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a contrarre, infatti, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione contrattuale, che resti comunque a carico della Amministrazione appaltante: ma può avere analoga ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che nasca o si immagini vada ad
essere generata dal concreto contratto”.

I giudici di Palazzo Spada ricordano come la giurisprudenza ammetta da tempo la partecipazione a gare pubbliche da parte di enti del terzo settore che perseguono finalità non lucrative.

“Non vi è dunque estraneità sostanziale alla logica concorrenziale che presidia, per la ricordata matrice eurounitaria, – sottolineano da Palazzo Spada – il Codice degli appalti pubblici quando si bandisce una gara in cui l’utilità economica del potenziale contraente non è finanziaria ma è insita tutta nel fatto stesso di poter eseguire la prestazione contrattuale“.

Per i giudici quindi qualità e principio di concorrenza sono garantiti se i criteri di aggiudicazione del bando sono “sufficientemente oggettivi per una valutazione dell’offerta e non contrastano dunque con il rammentato art. 83”.

Volume consigliato

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento