La norma presa in esame è l’ art. 659 c.p. volto a tutelare l’ ordine pubblico punendo chi con schiamazzi o rumori disturba le occupazioni o il riposo delle persone.
Nel caso di specie, un giovane siciliano veniva imputato del reato di cui all’ art. 659 c.p. per aver diffuso con lo stereo musica ad alto volume mentre circolava con la sua macchina per le vie della città.
Il Gip di Messina con la sentenza del 2015 dichiarava di non doversi procedere nei confronti del giovane messinese, tuttavia disponeva con la stessa sentenza la confisca e la distruzione dello stereo.
Di contro, il convenuto dimostrava di aver assolto il pagamento dell’oblazione tempestivamente e proponeva ricorso in cassazione lamentando l’erronea applicazione della legge penale in cui era incorso il Gip con riferimento alla distruzione dello stereo.
Il ricorso a giudizio della Suprema Corte era da considerarsi fondato.
Secondo i giudici di legittimità occorre prima distinguere tra confisca obbligatoria in cui interviene una sentenza di condanna ex art. 240 c.p. e la confisca facoltativa in cui la sentenza dichiara estinto il reato con la sola oblazione.
A suo giudizio la questione ricadeva in quella facoltativa essendo oggetto della sentenza il proscioglimento dell’imputato dal reato, seguita dalla riconsegna allo stesso dello stereo sequestrato.
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