Giova ricordare che l’art 143 c.c. stabilisce che “Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia”.
Segue: l’art. 150 e ss. c.c. disciplina i casi di separazione personale proclamando la sospensione dei doveri reciproci dei coniugi ricomprendendovi i doveri di collaborazione, di coabitazione e di contribuzione, nonché cessazione della comunione legale.
In un’ottica di diritti e doveri la violazione di tali normative costituisce addebito coniugale.
Tanto premesso, il caso in esame riguardava l’ex coniuge che a seguito della condotta infedele dell’altro lamentava l’inammissibilità della sentenza di merito su un punto decisivo della controversia e cioè il giudice di merito non avrebbe censurato la relazione extraconiugale in costanza di matrimonio.
Pertanto, l’attrice chiedeva l’assegnazione della casa coniugale e un contributo sul mantenimento della figlia.
Diversamente, il giudizio della Corte di Cassazione che sulla questione esponeva quanto segue: “la relazione extraconiugale era avvenuta in un periodo in cui i coniugi non convivevano più da tempo”, quindi “la crisi del matrimonio si era già manifestata, tanto da condurre alla cessazione della convivenza”(nel senso che la violazione dell’obbligo di fedeltà, per dare luogo all’addebito della separazione, deve avere assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale, tra le tante v. Cass. n.18074/2014).
Volume consigliato
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento