I giudici contabili ne addossano la responsabilità all’Agenzia delle Entrate che ha omesso di redigere le liste selettive relative a soggetti ad elevato rischio evasione. Non fa sconti la Corte all’Agenzia delle Entrate e la incolpa di aver violato il dettato normativo di cui al DL 6.12.2011 che appunto fa obbligo al direttore dell’Agenzia di porre in essere procedure centralizzate e di redigere apposite liste selettive utili ad individuare soggetti pericolosi.
Le procedure di che trattasi mai sono state attivate ed in sostituzione di esse sono stati
esperiti pochi tentativi sicuramente inefficaci per il raggiungimento di scopi proficui. Non servono infatti i soli dati identificativi dei soggetti se mancanti di quelli relativi alla movimentazione e ai saldi dei rapporti finanziari, i soli ad avere la necessaria pregnanza.
E’ pesante l’addebito che la Corte dei Conti muove all’Agenzia delle Entrate cui viene anche imputato di non aver mai riferito annualmente alle Camere i risultati conseguiti, come prescrive l’art.11 c.4/bis del DL 201/2011.
Nell’immediato non è dato prevedere quali conseguenze potrà avere la dura reprimenda della Corte dei Conti a carico dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso è evidente che si impone una radicale inversione di rotta che induca al convincimento che un efficace contrasto alla grande evasione non può esser fatto utilizzando strumenti approssimativi se non addirittura dozzinali. I grandi evasori non sono ingenui e neppure sprovveduti. Essi dispongono di sofisticate attrezzature e di raffinate menti contabili. Ciò significa che per aggredire il turpe fenomeno della evasione servono risorse umane e mezzi adeguati all’ampiezza del gravoso compito.
La società civile attende concrete risposte.
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