Scomputo degli importi versati
Nella circolare 23/E si precisa che l’articolo 11, comma 7, del DL n. 50 del 2017 dispone che “Dagli importi dovuti … si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all’articolo 6” del DL n. 193 del 2016, senza prevedere distinzioni tra somme versate a titolo di imposta, di sanzioni o di interessi.
Presentazione della domanda in caso di fallimento
In caso di fallimento del contribuente, la domanda di definizione agevolata può essere inviata dal curatore o dal fallito e “le somme eventualmente versate a titolo provvisorio da parte dei coobbligati che non aderiscono alla definizione agevolata non possono essere scomputate dall’importo lordo dovuto per la definizione”.
Come compilare e trasmettere la domanda
Ricordiamo che è disponibile l’applicazione DCT per compilare e trasmettere la domanda per via telematica per la definizione agevolata delle liti pendenti con il Fisco.
Questa procedura può essere utilizzata per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado di giudizio nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 aprile 2017, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva.
Il contribuente deve presentare la domanda di definizione per ogni singolo atto impugnato, attraverso i servizi telematici, oppure recandosi inun ufficio territoriale dell’ Agenzia oppure attraverso un intermediario abilitato. Se non ci sono somme da pagare, la definizione si perfeziona semplicemente con l’invio telematico della domanda.
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