I dipendenti pubblici devono stare in casa dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. I dipendenti privati devono stare in casa dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
L’obbligo di reperibilità è previsto anche nei giorni non lavorativi e festivi, quindi anche il giorno di Natale, Capodanno, Pasqua e le feste patronali.
Il dipendente pubblico o privato che nelle summenzionate fasce orarie visita fiscale risulta assente dal suo domicilio per il controllo medico, rischia sanzioni disciplinari fino al licenziamento.
Si distingue tra:
- Licenziamento senza preavviso: nell’ipotesi di giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa e che attesta falsamente uno stato di malattia;
- Licenziamento con preavviso: nell’ipotesi di assenza ingiustificata per un numero di giorni anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o per più di 7 giorni nel corso degli ultimi 10 anni o per mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’Amministrazione.
In quali ipotesi l’assenza è giustificata
L’assenza da casa del lavoratore durante le fasce orarie visita medica fiscale è giustificata in presenza di particolari situazioni, purché documentate, che hanno reso necessaria la presenza del lavoratore in un altro luogo per evitare gravi conseguenze per sé e per i componenti il suo nucleo familiare.
In breve, sul dipendente ricade l’obbligo di provare l’esistenza del giustificato motivo al fine di evitare le sanzioni. Il lavoratore pubblico o privato può uscire durante gli orari della visita fiscale previo rilascio del certificato medico che giustifichi l’assenza per:
- Visite mediche;
- Terapie sanitarie;
- Accertamenti specialistici prescritti;
- O altri giustificati motivi.
Il lavoratore che salta la visita fiscale è tenuto a presentarsi per il controllo medico il giorno successivo non festivo presso l’ambulatorio del medico dell’Inps.
In caso di seconda assenza, se lo stesso non presenta giustificazioni valide entro dieci giorni, l’Inps provvederà a sospendere il 50% del trattamento economico fino al termine della malattia.
In caso di terza assenza, l’indennità è sospesa del tutto.L’assenza ripetuta, e ingiustificata, alle visite fiscali costituisce giustificato motivo di licenziamento.
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