L’art. 5, comma 6, legge n. 898/1970 attribuisce l’assegno divorzile tenendo conto della situazione debole in cui versa l’altro coniuge attribuendovi natura assistenziale, risarcitorio e compensativo. La norma stabilisce che, il diritto al credito cessi nel caso in cui il beneficiario passa a nuove nozze oppure l’obbligato muoia o fallisca.
La ratio della norma è quella di garantire all’ex coniuge economicamente più debole la possibilità di mantenere lo stesso tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
In materia, i contrasti giurisprudenziali che si sono succeduti nel tempo non hanno dato una soluzione univoca circa i parametri da tenere conto nell’attribuire all’ex coniuge l’assegno medesimo.
Alcuni orientamenti lo associavano alla sussistenza di una condizione di svantaggio economico-sociale, per altri si doveva tener conto delle pontenzialità del richiedente di cercare lavoro.
A chiarimento è ultimamente intervenuta la Suprema Corte confermando la sentenza del giudice di merito che ha correttamente ricostruito la complessa situazione economica della convenuta valutandola più dismessa di quella dell’ ex coniuge, ma soprattutto incisa sotto il profilo dell’ indipendenza economica stessa, da fattori quali le peggiorate condizioni fisiche, l’età e le energie non più giovanili.
Pertanto, condannava la parte attrice al pagamento delle spese del procedimento di legittimità in favore del contro ricorrente sulla base di parametri diversi rispetto al passato.
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Assegno divorzile e nuovi parametri dopo la sentenza n. 11504/2017
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Manuela Rinaldi | 2017 Maggioli Editore
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