Quest’ultima ha messo a disposizione dei contribuenti le versioni aggiornate del software di compilazione Ivp17 e del software di controllo.
La comunicazione va inviata telematicamente entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, per il periodo aprile-giugno la scadenza è fissata al 16 settembre che essendo sabato, slitta al 18 settembre. L’invio dei dati liquidazione Iva relativi al primo trimestre doveva essere inviato entro il 12 giugno scorso.
Il contribuente deve effettuare la comunicazione anche in caso di liquidazione con eccedenza a credito.
Nel caso di invio di più comunicazioni riferite allo stesso periodo,l’Agenzia delle Entrate prenderà in considerazione l’ultima come valida.
Ricordiamo che sono esonerati dalla liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto i contribuenti che:
- non hanno effettuato alcuna operazione attiva e passiva e che dunque presentano una liquidazione pari a zero, fatta eccezione se bisogna riportare un credito precedente, riferito all’anno oppure proprio al periodo precedente;
- i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o delle liquidazioni periodiche ;
- i contribuenti che applicano il regime forfettario (commi 54-89, L n. 190/2014) e coloro che adottano il regime dei minimi (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011).
In caso il contribuente non facesse la comunicazione o la facesse in maniera infedele o incompleta, sarà sanzionato con una multa che va da 500 a 2.000 euro, che potrà essere dimezzata inviando entro 15 giorni successivi dalla scadenza.
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