Un ex brigadiere della Guardia di Finanza si è visto recuperare le somme al lordo delle ritenute Irpef. A fronte di ciò è sorto un contenzioso con l’Avvocatura dello Stato la quale, nella memoria di costituzione, ha addotto come l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 110 del 29 luglio 2005 e successivamente con la risoluzione n. 71/E del 28 febbraio 2008, aveva affermato che “il recupero deve essere effettuato al lordo delle ritenute fiscali operate a carico del lavoratore” dato che l’introduzione dell’articolo 10, comma 1, lettera d-bis) del Tuir, effettuato dal decreto legislativo 2 settembre 1997 n. 314, il quale prevede la possibilità di dedurre dal reddito complessivo “(…) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti” si è resa necessaria proprio in quanto il sistema dei rapporti tra Erario, sostituto e sostituito, comporta che il recupero, a carico del contribuente, delle somme a suo tempo a lui erogate avvenga al lordo delle imposte che l’Ente erogatore ha versato all’Erario in qualità di sostituto.
I giudici amministrativi hanno invece considerato le ragioni del ricorrente talmente fondate e le motivazioni dell’Avvocatura dello Stato così non pertinenti da permettere l’emissione di una sentenza in forma abbreviata. Infatti secondo il T.a.re Toscana costituisce ormai jus receptum, consolidato e agevolmente conoscibile nell’esperienza del Consiglio di Stato, che l’Amministrazione, nel procedere al recupero delle somme indebitamente erogate ai propri dipendenti, deve eseguire questo recupero al netto delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.
In altri termini, l’amministrazione non può, invece, pretendere di ripetere le somme al lordo delle predette ritenute, allorché, come di regola accade, le stesse non siano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (ex multis, Consiglio di Stato, sezione II, parere su richiesta straordinaria, n. 991, adunanza 5 aprile 2017; Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 novembre 2015 n. 5010; Consiglio di Stato, sezione III, 21 gennaio 2015 n. 198; Consiglio di Stato, sezione IV, 12 febbraio 2015 n. 750; Consiglio di Stato, sezione IV, 20 settembre 2012 n. 5043; Consiglio di Stato, sezione III, 4 luglio 2011 n. 3984 e n. 3982; id., sezione VI, 2 marzo 2009 n. 1164).
Nello stesso senso si collocano anche i giudici di legittimità, i quali hanno avuto modo di precisare come nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro versa al lavoratore la retribuzione al netto delle ritenute fiscali e, quando corrisponde per errore una retribuzione maggiore del dovuto, opera ritenute fiscali erronee per eccesso; per cui il medesimo datore di lavoro, salvi i rapporti con il fisco, può ripetere l’indebito nei confronti del lavoratore soltanto nei limiti di quanto effettivamente percepito da quest’ultimo, restando esclusa la possibilità di ripetere importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente (ex plurimis, Cassazione Civile, sezione I, 4 settembre 2014, n. 18674; id., Sezione Lavoro, 2 febbraio 2012, n. 1464; idem, sezione Lavoro, 11 gennaio 2006 n. 239; idem, sezione Lavoro, 26 febbraio 2002 n. 2844).
Infine i giudici amministrativi hanno evidenziato come sono privi di ogni rilevanza i richiami fatti dall’amministrazione resistente a comunicazioni, note, dispacci, circolari, direttive, chiarimenti, ecc. emanati dall’Agenzia delle Entrate. Le disposizioni contenute in circolari o altri atti di analogo contenuto e finalità interpretativi-esplicativi non possono condizionare il giudice nell’interpretazione delle norme che l’atto stesso intende spiegare.
Le circolari amministrative, infatti, in quanto atti di indirizzo interpretativo-illustrativo-applicativo non sono vincolanti per i soggetti estranei all’Amministrazione: ed anche per gli organi ed uffici della stessa amministrazione emanante esse sono vincolanti, ma solo se legittime, potendo, altrimenti essere disapplicate qualora il funzionario chiamato a darvi applicazione ne accerti la portata contra legem.
Nel caso in esame si palesa l’illegittimità delle circolari dell’Agenzia dell’Entrate, la quale si è pervicacemente e irragionevolmente espressa per la legittimità della richiesta di recupero dell’indebito al lordo delle ritenute di legge. Trattasi di un richiamo improvvido e temerario, perché con esso, da una norma di garanzia per il privato che esplica i suoi effetti nel rapporto tra contribuente erroneamente gravato di un peso tributario non dovuto e l’amministrazione finanziaria, si è inteso ricavare un principio vessatorio per il medesimo privato nei suoi rapporti con il datore di lavoro.
Spetterà, invece, all’amministrazione che ha errato trovare la soluzione fiscale che permetta il recupero di quanto versato in eccedenza al lavoratore, mentre potrà richiedere al lavoratore solo le somme che sono effettivamente entrate nella sua disponibilità.
I giudici del Tribunale Amministrativo Toscana concludono non solo nel ravvisare un grave comportamento negligente nell’atteggiamento dell’Agenzia dell’Entrate, ma anche con un monito nei confronti dei funzionari ancora ostinanti nella non corretta applicazione della norma.
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