I giudici della Suprema Corte hanno stabilito che la determinazione dei redditi per accedere alle prestazioni di invalidità civile (assegno sociale e pensione di invalidità) va effettuata applicando anche agli arretrati soggetti a tassazione separata secondo il principio di competenza, dando torto all’Inps.
Finora le regole per l’assegno sociale e le prestazioni di invalidità civile si riferivano alla circolare Inps n.126/2010, secondo cui:
- per l’assegno sociale, nel calcolo dei redditi – ai fini del riconoscimento dell’assegno – si applicava il criterio di competenza;
- per le pensioni di invalidità civile, tutti gli arretrati soggetti a tassazione separata, a prescindere dall’anno di competenza (criterio di cassa).
Le nuove domande verranno da oggi esaminate n base alla nuova sentenza recepita.Sulle istanze precedentemente respinte e che, secondo il nuovo orientamento, avrebbero avuto esito positivo, l’Inps specifica che:
- in caso di domanda respinta per la quale è pendente istanza di riesame: risposta positiva alla domanda;
- in caso di domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale: la sede INPS dovrà riconoscere la prestazione in autotutela;
- in caso di domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso al Comitato provinciale e di accoglimento dello stesso, il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione: dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, la medesima Direzione trasmetterà alla Sede competente formale invito di accogliere l’istanza in autotutela.
Se la domanda era stata respinta e non c’è stato nessun seguito, il contribuente può ripresentare domanda all’INPS, che a questo punto dovrà accoglierla.
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