Cercando di dare una definizione si può dire che si tratta di quel contratto con il quale la parte acquirente (buyer) conferisce incarico alla controparte (buyer agent) di acquistare beni mediante la conclusione di contratti.
Difficile dire se tale negozio conferisca anche il potere rappresentativo o solo quello gestorio: si tratta di un contratto che nasce negli Stati Uniti, i cui modelli per altro variano di Stato in Stato, introdotto nella prassi italiana evidentemente in via atipica.
Si premette che metodologicamente appare frustrante sforzarsi di ricondurre al tipo di legge un contratto importato da una differente realtà giuridica, non potendo tutte le problematiche giuridiche trovar risposta secondo le categorie italiane e pertanto non sarà questo l’obiettivo del contributo.
Secondo la ricostruzione accolta dalla Suprema Corte il buying agency agreement è un contratto atipico in cui ricorrono i connotati causali del mandato, dell’appalto e del contratto d’opera.
Nel caso esaminato dalla Cassazione l’attività dell’ “agente” è molto più complessa del semplice rapporto di agenzia consistendo in atti quali ricerca di mercato, assistenza nei negoziati e nei reclami, monitoraggio degli ordini, supervisione della qualità della merce e delle spedizioni, documentazione degli affari e d’ispezione presso i produttori. Attività dunque ben più articolata della semplice conclusione di contratti che connota il rapporto di agenzia.
Il buying agency agreement nasce come contratto utilizzato in campo immobiliare e concluso tra colui che intende acquistare un immobile e l’agente immobiliare. Tuttavia nulla vieta che sia utilizzato per il commercio di differenti categorie merceologiche: nel caso citato ad esempio il buyer operava nel settore moda e il buyer agent nel commercio dei tessuti.
Ulteriore elemento che normalmente distingue il buying agency agreement è l’esclusiva dell’incarico conferito al buyer agent concessa dal buyer. Con tale clausola quest’ultimo si impegna a concludere solo gli acquisti proposti dalla controparte: tale limitazione è accompagnata dalla descrizione precisa del bene che si intende acquistare in modo che il buyer possa concludere affari anche con altri buyer agent per prodotti diversi o uguali ma di migliore qualità; inoltre l’esclusiva è limitata nel tempo.
Tali clausole non sarebbero ugualmente essenziali se si scegliesse di applicare a questo contratto la legge italiana essendo l’esclusiva ai sensi dell’art. 1743 c.c. un effetto di legge del contratto di agenzia. La presenza delle stesse nel buying agency agreement si giustifica evidentemente col fatto che negli ordinamenti giuridici di provenienza non sussistono simili discipline di legge.
Infine si prevede un compenso a favore del buyer agent.
Volendo riassumere l’analisi fin qui svolta si può dire che il buying agency agreement presenta i seguenti caratteri:
- il contenuto minimo è rappresentato dal conferimento di un incarico a concludere uno o più acquisti;
- i beni da acquistare possono essere sia mobili che immobili;
- possono sussistere eventuali e più complessi obblighi accessori;
- è previsto un compenso per il buyer agent nonché l’esclusiva in suo favore.
Tale nuovo tipo contrattuale evidenzia come le esigenze delle parti siano sempre più sofisticate. C’è la tendenza crescente a fissare per iscritto i comportamenti dovuti creando un complesso procedimento a copertura dell’intera operazione economico-giuridica. Con il buying agency agreement infatti la parte acquirente pone in essere più contratti prima di arrivare alla stipula del contratto di acquisto definitivo.
Di tale fenomeno il giurista deve farsi carico: a conferma di quanto si sta affermando basta pensare al c.d. preliminare di preliminare che “duplica” la fattispecie negoziale e che ha trovato nuovamente conferma con la sentenza Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2017, n. 923.
Occorre precisare infine che dall’atipicità del buying agency agreement le Sezioni Unite traggono la derogabilità in via pattizia della giurisdizione italiana. Nella sentenza si afferma infatti che se è vero che ai sensi dell’art. 1751 c.c. l’indennità a favore dell’agente è materia indisponibile e pertanto ai sensi dell’art. 4 co. 2 l. 218/1995 la giurisdizione italiana non sarebbe derogabile per semplice volontà negoziale è altrettanto vero che essendo il contratto atipico non si applica allo stesso l’art. 1751 c.c..
L’approccio della Suprema Corte se da una parte potrebbe rendere più appetibile il mercato italiano per le aziende straniere per futuri investimenti essendo stata resa disponibile la scelta del foro competente, dall’altra ha sacrificato una porzione di sovranità nazionale.
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