Dopo 4 anni di stop, 11 proposte diverse di legge e varie modifiche da parte dei 2 rami del Parlamento, il ddl ha avuto l’ok da Montecitorio con 198 sì da Pd e Alternativa Popolare, 35 no da Forza italia, Fratelli d’Italia, Conservatori e Riformisti e Lega, che definiscono il provvedimento punitivo nei confronti delle forze dell’ordine, e 104 voti di astensione da parte di M5S, Si, Mdp, Scelta civica e Civici e innovatori.
Vediamo nel dettaglio cosa prevede il ddl.
Reclusione fino a 12 anni
All’articolo 1 il ddl inserisce il nuovo articolo 613-bis nel codice penale il quale prevede le seguenti pene:
- reclusione da 4 a 10 anni per chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
- reclusione da 5 a 12 anni se a commettere il reato è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio.
Nell’articolo 2 stabilisce che “le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili” in un processo penale.
Lesioni gravi, aumento delle pene
Per il ddl se c’è “una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà”.
Se invece “dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta”.
Istigazione alla tortura
Prevista una punizione da 6 mesi a 3 anni per il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che “nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura”.
Divieto di espulsione se c’è rischio di tortura
All’articolo 4 il ddl dispone che “in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani”.
Obbligo di estradizione per chi è indagato per tortura
È previsto l’obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura; nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, lo straniero è estradato verso il Paese individuato in base alla normativa internazionale.
Immunità
Non è riconosciuta l’immunità dalla giurisdizione agli stranieri sottoposti a procedimento
penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.
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