È possibile intestare la casa ad un figlio di pochi anni?

Patrimonio familiare: ecco l’iter da seguire per donare la casa al figlio di pochi anni o minore degli anni 18.

Luisa Camboni 09/07/17
Scarica PDF Stampa
Con questo breve scritto esaminiamo l’iter da seguire per donare la casa al figlio di pochi anni o minore degli anni 18.

In tempo di crisi, al fine di tutelare il patrimonio familiare dai possibili imprevisti che un’attività commerciale può provocare, si cerca di trovare una soluzione: intestare la casa al figlio.

Visto il declino dell’istituto del fondo patrimoniale, strumento ad hoc che veniva utilizzato per difendere/tutelare la casa dai creditori, l’unico modo per non perdere la disponibilità della casa è quello di donarla ad un familiare stretto, senza risultarne intestatari.

Se si decide di intestare la casa ad un figlio di pochi anni si deve optare per l’istituto della donazione e non della vendita in quanto il minore non ha la capacità di agire, ovvero non ha la capacità di porre validamente in essere atti idonei ad incidere sulle situazioni giuridiche di cui è titolare, senza l’intervento di altri soggetti di diritto e non potrebbe acquistare neppure con l’autorizzazione del Giudice Tutelare.

Presa, dunque, la decisione di voler donare la casa al figlio minore, il secondo passo da compiere è quello di rivolgersi ad un notaio per la stesura dell’atto di donazione.

Si noti bene: alla donazione devono partecipare due testimoni, solitamente messi a disposizione dallo studio notarile, scelti tra gli impiegati dello stesso.

Un’altra soluzione sarebbe la cosiddetta donazione indiretta: i genitori al momento dell’acquisto della casa dichiarano di acquistare per conto del figlio e chiedono al venditore di intestare l’immobile direttamente a questo.

Quesito: E se i figli sono più di uno?

In questa ipotesi i genitori non possono donare solo ad uno di essi: un tale comportamento costituirebbe lesione di legittima, ovvero di quella quota che la legge riserva agli eredi più stretti ( figli, coniuge e genitori). In caso di lesione di legittima i figli estromessi, alla morte dei genitori, possono far causa al beneficiario per ottenere la propria quota.

Per poter donare la casa al figlio di pochi anni occorre l’autorizzazione da parte del Tribunale nella persona del Giudice Tutelare il quale deve valutare se detta operazione è effettuata nell’interesse esclusivo del minore.

Quando è possibile intestare la casa al figlio?

È possibile farlo prima di maturare dei debiti, infatti se il bene viene donato quando è stata contratta un’obbligazione, i creditori nei cinque anni successivi possono agire con l’azione revocatoria facendo dichiarare inefficace la donazione ed ottenendo il pignoramento della casa donata.

Perché l’azione revocatoria produca i suoi effetti e venga accolta dal Giudice, il creditore deve dimostrare l’intento fraudolento del debitore

Attenzione!!! Il bene una volta donato non può più essere restituito: il figlio quando raggiunge la maggiore età non è tenuto a restituire ai genitori la casa che questi gli avevano donato.

 

Volume consigliato:

Formulario commentato delle successioni, divisioni e donazioni

Aggiornata con la disciplina delle unioni civili e delle convivenze di fatto (Legge n. 76/2016) e la più recente giurisprudenza di settore, l’Opera è una raccolta di 178 Formule, a supporto del Professionista nell’applicazione pratica degli artt. 456-809 del codice civile e si configura come uno strumento giuridico di grande utilità pratica per la risoluzione delle questioni legali più controverse in materia di successioni legittime e testamentarie, divisioni e donazioni, tenuto conto della procedura di mediazione obbligatoria.Ciascuna formula – corredata da commento su competenza e legittimazione, note esplicative su legislazione vigente e disciplina fiscale e ricca selezione giurisprudenziale – chiarisce istituti complessi nell’ambito delle successioni in generale, successioni legittime, successioni testamentarie, donazioni, patto di famiglia, mediazione e legge 76/2016, in particolare: • apertura della successione e delazione dell’eredità• capacità di succedere• indegnità• accettazione dell’eredità• beneficio di inventario• procedura di liquidazione per il pagamento dei creditori e legatari• separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede• rinunzia all’eredità• eredità giacente• azione di petizione ereditaria• diritti riservati ai legittimari ed azioni di riduzione• successioni legittime e successioni testamentarie• capacità testamentaria• forme dei testamenti• legati• sostituzioni• esecutori testamentari• divisione• collazione• pagamento dei debiti ereditari• donazioniCon aggiornarmenti on line e cd-rom contenente formule compilabili e stampabili, normativa e giurisprudenza.Benito Nigro Avvocato, esperto nella predisposizione di formulari giuridici.Lucilla Nigro Avvocato cassazionista, esperta nella redazione di formulari giuridici; mediatore presso camera di commercio e organismi privati; arbitro presso camera di commercio.Requisiti hardware e software- Sistema operativo: Windows® 98 o successivi- Browser: Internet- Programma capace di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word) e visualizzare documenti in formato PDF (es. Acrobat Reader)

Benito Nigro, Lucilla Nigro | 2016 Maggioli Editore

45.00 €  36.00 €

Luisa Camboni

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento