La decisione della Corte di Giustizia Europea
A sottolinearlo è stata la Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 13 giugno 2017 resa nella causa C-75/16.
Il caso di specie
Il caso di specie riguardava due titolari di conto corrente che aprivano una controversia dinanzi al Tribunale di Verona avente ad oggetto il regolamento del saldo debitore del conto corrente nei confronti della loro Banca.
Il Tribunale di Verona, con ordinanza del 28 gennaio 2016, proponeva ricorso per ottenere una soluzione interpretativa di diverse direttive, tra cui la direttiva del 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modificano il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull’ADR per i consumatori) (GU 2013, L 165, pag. 63), nonché della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (GU 2008, L 136, pag. 3).
Sulla questione la Corte intervenne ribadendo che in relazione alla direttiva 2008/52, essa: “lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio..” e, precisa che, la stessa normativa nazionale nel rispetto del principio di autodeterminazione deve lasciare libere le parti di ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento e la facoltà di avvalersi o meno dell’ assistenza dell’ avvocato senza nessuna obbligatorietà.
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