In realtà, le cose non stanno proprio così. Vediamo di fare chiarezza.
Per approfondire, visita la nostra sezione dedicata all’Agenzia delle Entrate.
Pignoramento, le differenze tra Equitalia e Entrate
La notizia è rimbalzata sui social e su diversi siti internet e si è diffusa molto velocemente. Ne ha parlato tra gli altri il blog di Beppe Grillo, che ha sostenuto che Equitalia dal 1° luglio può pignorare il conto corrente dei contribuenti senza dover chiedere autorizzazione al giudice. Il timore di molti è che con la chiusura di Equitalia e il passaggio della riscossione direttamente all’Agenzia delle Entrate il Fisco potrebbe velocizzare e semplificare il metodo di pignoramento.
La notizia, però, è vera solo a metà: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà effettivamente disporre del pignoramento diretto senza richiedere l’autorizzazione del giudice, ma così poteva e può fare anche Equitalia. Sotto questo punto di vista non cambierà niente il 1° luglio.
Il pignoramento diretto senza giudice
Come funziona, allora, il pignoramento diretto senza intervento del giudice?
Il pignoramento diretto, previsto dagli articoli 72 bis e seguenti del DPR n. 602/1973, permette all’agente per la riscossione (e quindi, oggi e fino al 1° luglio, Equitalia) di avviare un’esecuzione forzata secondo una procedura più semplice di quella prevista per i privati cittadini. In particolare, nell’ambito della riscossione esattoriale presso terzi, l’agente può inviare dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento la lettera di pignoramento alla banca e al debitore. Nessun bisogno di un’udienza davanti al giudice: dopo ulteriori 60 giorni, se non si è versato il dovuto o se non si è richiesta la rateazione, il pignoramento può essere avviato.
Questi poteri, così come esistono oggi, saranno semplicemente trasferiti alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione.
I nuovi poteri dell’Agenzia delle Entrate
Qualcosa, però, effettivamente cambierà il 1° luglio con la chiusura di Equitalia.
Il nuovo organo Agenzia delle Entrate-Riscossione, come previsto dal Decreto Legge n. 193/2016, potrà applicare tutti i poteri dell’Agenzia delle Entrate (di base più ampi rispetto a quelli concessi a Equitalia) alla riscossione delle somme dovute al Fisco. Il nuovo ente potrà infatti utilizzare le banche dati e le informazioni a cui solo le Entrate avevano accesso, incluse quelle relative ai rapporti di lavoro dell’Inps: in altre parole, Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà conoscere, contrariamente a quanto succedeva e succede per Equitalia, l’effettiva disponibilità economica del debitore. In questo senso, dal 1° luglio la riscossione, e conseguentemente l’eventuale pignoramento del conto corrente, potranno effettivamente risultare più veloci e facili per il Fisco.
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Condono fiscale liti pendenti
Il seguente testo illustra come applicare la disciplina normativa di cui all’art. 11 del Decreto Legge del 24 aprile 2017 n. 50 (Definizione agevolata delle controversie tributarie) contenente la manovra correttiva pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 che introduce la rottamazione delle liti fiscali pendenti con il Fisco. Con un taglio operativo si analizzano le caratteristiche principali del nuovo istituto raffrontandolo anche con i condoni fiscali precedenti unitamente a utili riferimenti giurisprudenziali. Ed infatti, da ultimo nel 2011, ma già in precedenza, il legislatore aveva previsto la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti in ogni stato e grado del giudizio mediante un meccanismo analogo, per molti profili differente ma dal fine comune: ridurre il numero delle controversie tributarie pendenti e “fare cassa”.L’attuale condono anche se un’ottima opportunità per i contribuenti presenta delle criticità che nella proposta modificativa inclusa in questo pratico manuale si cercano di superare.MAURIZIO VILLANI, Avvocato tributarista cassazionista specializzato in Diritto Tributario e Penale – Tributario. Relatore in vari convegni nazionali, seminari e incontri, collabora con diverse testate di settore scrivendo articoli e pareri in ambito fiscale e tributario.È autore di diversi testi sul contenzioso tributario. Il comitato scientifico del “Premio Barocco” gli ha assegnato l’alta onorificenza per l’anno 2015, come riconoscimento del suo costante impegno nel voler riformare le Commissioni tributarie e per il suo contributo nel 2015 alla riforma del processo tributario (D.Lgs. n.156/2016). IOLANDA PANSARDI, Avvocato tributarista, Master in diritto e pratica tributaria – LL.M In Tax Law “Universus”. Collabora con lo studio legale tributario Villani. Autrice e coautrice di articoli per riviste specializzate, di volumi ed ebook in materia di diritto tributario.
Maurizio Villani, IOLANDA PANSARDI | 2017 Maggioli Editore
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