Il Collegio ha come trovi applicazione l’art. 120, comma 5, del D. Lgs. 104/2010, il quale statuisce che “Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine e’ disciplinata dall’articolo 42″.
Tale statuizione altro non fa che sottolineare l’applicazione di un termine proprio del rito degli appalti in virtù della natura fisiologica della sostituzione del contraente come procedimento insisto nell’espletamento della gara.
I giudici, pertanto, statuiscono come non sia corretto affermare, in virtù della normativa sopra esposta, come il dimezzare il termine per ricorrere riguardi solo i procedimenti aventi ad oggetto l’impugnazione del provvedimento di aggiudicazione: la normativa è, invero, applicabile anche a quella gamma di atti che riguardano le procedure di affidamenti dei contratti pubblici, compresi quelli che si inseriscono nella fase, eventuale, di sostituzione del contraente ex art. 116 d.lgs n.163/2006.
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