1. L’ampliamento della procedura di reclamo-mediazione
La legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96, non ha modificato l’art. 10, comma 1, del d.l. 24.4.2017, n. 50, nella parte in cui questo a decorrere dal 1 gennaio 2018, ha elevato da 20.000 a 50.000 euro il limite di soglia entro il quale va esperita la procedura di reclamo-mediazione qualora si voglia impugnare un atto impositivo emesso dall’Agenzia delle entrate o da altro ente impositore o da Agenzia delle entrate – Riscossione, che dal giorno 1/7/2017 è subentrato alle società del Gruppo Equitalia che svolgeva le funzioni di agente della riscossione.
La modifica è molto semplice in quanto è limitata soltanto all’importo oggetto della controversia, che varia da 20.000 a 50.000 euro. Secondo l’art. 17-bis del d.lgs. 31.12.1992, n. 546, tale somma è rappresentata dall’ammontare della pretesa se questa ha per oggetto soltanto le sanzioni.
Invece, va considerato soltanto l’ammontare delle imposte se la pretesa ha per oggetto anche le sanzioni, gli interessi e le somme aggiuntive (ad esempio, le spese di notifica). La regola trova applicazione anche nel caso di rifiuto ad operare il rimborso richiesto dal contribuente, nonché il caso di “silenzio-rifiuto” frapposto all’istanza di rimborso dopo che sono trascorsi 90 giorni dalla sua proposizione.
Per maggiori informazioni si consiglia il seguente manuale:
2. La decorrenza
La modifica non è immediatamente operante, ma entrerà in vigore per gli “atti impugnabili notificati a decorrere dal 1°.1.2018”.
In pratica, per gli atti impugnabili che sono stati notificati entro il 31.12.2017, è necessario considerare l’importo di 20.000 euro.
A decorrere dal 1°.1.2018 va tenuto presente che l’obbligo di osservare la procedura di reclamo-mediazione ha per oggetto:
a) gli atti impositivi che evidenziano una pretesa a titolo di imposte non superiore a 50.000 euro;
b) gli atti di irrogazione delle sanzioni di importo non superiore a 50.000 euro;
c) i provvedimenti di rifiuto al rimborso di tributi di importo non superiore a 50.000 euro;
d) le fattispecie di “silenzio-rifiuto”, mantenute per 90 giorni dalla proposizione dell’istanza di rimborso (art. 21, comma 2, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546) di importo non superiore a 50.000 euro.
3. L’agente della riscossione
Il comma e dell’art. 10 estende anche ai rappresentanti dell’agente della riscossione che concludono gli accordi di mediazione la norma che limita la loro responsabilità per danno erariale nel solo caso di dolo e non anche di colpa grave.
4. La nuova esclusione dalla procedura di mediazione
Il comma 3-bis dell’art. 10, (in vigore dal 23 giugno 2017), aggiunto in sede di conversione esclude dalla procedura di mediazione “i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26/5/2014”.
La disposizione ha per oggetto le risorse proprie tradizionali costituite da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare d parte delle istituzioni dell’unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, ce istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
Le esclusioni dalla procedura di reclamo-mediazione
- controversie di valore superiore:
- a 20.000 euro, per atti notificati fino al 31/12/2017;
- a 50.000 euro, per atti notificati dal 1/1/2018;
- controversie di valore indeterminato, ad eccezione di quelle indicate all’art. 2, comma 2, primo periodo, de D.Lgs. 31/12/1992, n. 546;
- tributi consistenti risorse proprie tradizionali di cui all’art. 2, paragrafo 1, lett. a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26/5/2014;
- sospensione di atti volti al recupero di aiuti di Stato e relative controversie, di cui all’art. 47-bis del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546.
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