La sentenza pronunciata e depositata il 7 aprile 2017 dalla V sezione penale della Corte di Cassazione, la n. 17794, ha confermato quanto sentenziato della Corte d’Appello di Palermo, che aveva condannato un automobilista sulla base di dichiarazioni di una disabile, che si era trovata il proprio posto occupato dalla mattina fino a notte fonda da altra autovettura.
Gli Ermellini hanno accertato che il veicolo di proprietà dell’imputato è rimasto parcato nel posto riservato alla persona offesa, disabile, da prima delle 10.40 del 24 maggio 2009 alle 2.20 del giorno successivo, il 25 maggio 2009.
Questo comportamento non conoscono aveva di fatto e di diritto impedito alla persone che ne aveva necessità di parcheggiare la propria autovettura nello spazio vicino a casa, oltretutto assegnatole dell’Ente a causa della sua disabilità.
Queste persone spesso, a causa della scarsità dei posti disponibili per il parcheggio a loro riservato, come previsto dall’art. 188 del Codice della Strada, “Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide”, e dell’inciviltà di alcuni automobilisti che occupano gli stalli di sosta, ben evidenziati da una segnaletica verticale ed orizzontale, dedicati alle persone con ridotta capacità motoria, costringono di fatto e di diritto a parcheggiare i loro veicoli in altri luoghi spesso non accessibili per le loro problematiche.
Per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento, questo è il dettato del già citato art. 188, occorre affermare che il soggetto titolare del contrassegno invalidi deve esporlo in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo.
È sottinteso che il contrassegno è personale e può essere utilizzato dal titolare in qualunque autovettura, sia egli autista che passeggero.
È interessante la motivazione che i giudici hanno espresso nella sentenza al punto primo: “Deve invece sottolinearsi come anche il ricorrente abbia impedito, ponendo la propria autovettura negli spazi riservati, all’avente diritto di parcare la propria autovettura. Con la piena consapevolezza di quanto andava facendo non avendo affatto affermato di non avere notato la segnaletica orizzontale e verticale che segnalava lo spazio come riservato ad un singolo utente, disabile.
Certo, se lo spazio fosse stato genericamente dedicato al posteggio dei disabili la condotta del ricorrente avrebbe integrato la sola violazione dell’art. 158, comma 2, Codice della strada, che punisce, appunto, con sanzione amministrativa, chi parcheggi il proprio veicolo negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide. Ma, in questo caso, quando lo spazio è espressamente riservato ad una determinata persona, per ragioni attinenti al suo stato di salute (come non si contesta essere avvenuto nel presente caso specifico), alla generica violazione della norma sulla circolazione stradale si aggiunge l’impedimento al singolo cittadino a cui è riservato lo stallo di parcheggiare li dove solo a lui è consentito lasciare il mezzo.”
Gli stessi Giudici hanno concluso con il rigetto del ricorso e la successiva condanna della ricorrente al pagamento delle spese del grado.
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