Comuni siciliani: Sindaci in piena decadenza

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La legge regionale n. 6/2017, interpretativa delle norme contenute nella L.r. n. 17/2016, ha portato all’emanazione dei decreti di decadenza dei sindaci di sette comuni siciliani. L’introduzione di una sfiducia surrettizia al sindaco è aspramente contrastata da Anci Sicilia. La legge non prevede nessuna procedura per decretare la decadenza dei primi cittadini ed il Presidente della Regione si è limitato a prendere semplicemente atto dell’avvenuta cessazione dei primi cittadini. I sindaci decadono in seguito alla cessazione del Consiglio comunale, con effetto retroattivo all’agosto 2016. La nuova disciplina regionale comporterà instabilità politica e forte conflittualità all’interno dei Comuni. A rischio decadenza anche il comune di Messina ed altri enti locali di grandi dimensioni.

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I comuni siciliani sono in piena decadenza o, almeno, lo sono i sette sindaci che dovranno svestire la fascia tricolore a causa del combinato disposto della legge regionale n. 17/2016 e n. 6/2017.

I primi cittadini di Casteldaccia, Calatafimi Segesta, San Piero Patti, Castiglione di Sicilia, Valdina, Monforte San Giorgio e Monterosso Almo decaduti in conseguenza dell’approvazione della legge interpretativa (art. 2 della l.r. 29 marzo 2017, n. 6) che ha sancito, con effetto retroattivo, il principio secondo il quale la cessazione del consiglio comunale comporta automaticamente anche la decadenza di sindaco e giunta.

Contro gli effetti devastanti di questa norma è insorta Anci Sicilia che ha evidenziato come l’interpretazione dettata dall’Assemblea Regionale Siciliana rischia di coinvolgere la stragrande maggioranza dei comuni siciliani che ha approvato in ritardo i bilanci 2016 e non ha ancora potuto approvare il previsionale 2017 anche a causa della mancata approvazione del Bilancio regionale e dall’assenza di dati sui trasferimenti regionali.

Anci Sicilia ha anticipato la volontà di impugnare i decreti di decadenza, anche ad adiuvandum ai ricorsi presentato dai sette sindaci decaduti.

Inoltre, l’Associazione dei Comuni siciliani ha chiesto un incontro urgente al presidente dell’A.R.S., invitando tutte le forze politiche, entro il 30 di aprile, a modificare gli articoli che prevedono la costituzionalmente illegittima decadenza di sindaci, con un’inammissibile sfiducia surrettizia, con una maggioranza diversa da quella ordinariamente prevista per tale istituto.

I vertici di Anci Sicilia hanno chiesto un incontro urgente al Ministro Costa per sollecitare l’impugnativa governativa delle norme regionali e un incontro al Commissario dello Stato chiedendo lo scioglimento dell’Ars per ormai persistente e acclarata violazione dello Statuto e della Costituzione.

La previsione che la mancata approvazione di atti fondamentali (bilancio di previsione, rendiconto, etc.) comporti la decadenza oltre che del consiglio comunale anche del sindaco e della giunta rischia di ingenerare forte instabilità politica ed implementare la conflittualità all’interno degli enti locali.

Il pericolo concreto è quello che ai sette sindaci dichiarati decaduti, possano aggiungersi, a breve, altri sindaci, democraticamente eletti, defenestrati in maniera surrettizia ed abusiva da una maggioranza diversa da quella qualificata voluta per la mozione di sfiducia (60% per i comuni con più di 15.000 abitanti e 2/3 per quelli con popolazione inferiore).

Tra i Comuni che rischiano maggiormente vi sono anche quelli di grandi dimensioni, a partire da Messina che ancora non ha approvato il bilancio di previsione 2017.

Recentemente il Consiglio comunale ha bocciato la sfiducia al sindaco Renato Accorinti (su 40 consiglieri: 23 voti favorevoli, 5 astenuti e 10 contrari) ma adesso gli stessi numeri contrari al primo cittadino potrebbero essere più che sufficienti a deliberarne la decadenza.

L’iter per arrivare alla decadenza del sindaco, per la mancata approvazione del bilancio, è conseguente allo scioglimento del consiglio comunale che si determina alla fine di un iter ben definito: mancata approvazione del bilancio nei termini di legge, nomina di un commissario ad acta, diffida al consiglio comunale con assegnazione di un congruo termine, proposta di scioglimento in caso di non approvazione di atti fondamentali ed, infine, scioglimento.

L’art. 54 della L.r. n. 16/1963, così come modificato dall’art. 3 della L.r. n. 57/1984, prevede che il decreto del Presidente della Regione che pronuncia lo scioglimento del consiglio comunale sia emesso su proposta dell’Assessore regionale alle Autonomie Locali, previo parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa. Qualora il parere del C.G.A. non sia reso entro sessanta giorni dalla richiesta, se ne prescinde. Spesso i provvedimenti di scioglimento sono stati assunti senza che il C.G.A. esprimesse esplicitamente tale parare.

Nel caso di decadenza del sindaco, non è stata dettata una specifica procedura. La L.r. n. 17/2016 si limita ad affermare che “la cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta”. Non è indicato nella norma chi debba emettere il provvedimento che sancisce la decadenza del sindaco, né se occorra la proposta dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e neppure se il C.G.A. debba emettere parere.

Il Presidente della Regione, in questa prima tornata, si è limitato a prendere atto dell’avvenuta decadenza, senza assumersi la responsabilità di decretare l’interruzione del mandato elettorale.

Sorge qualche dubbio che la decadenza di un sindaco democraticamente eletto possa avvenire con una mera presa d’atto, contenuta in un provvedimento nemmeno notificato allo stesso.

Sicuramente, la decadenza non potrà avvenire con la semplice bocciatura del bilancio o con la proposta di scioglimento. Per determinarsi la decadenza del sindaco è necessario che il consiglio comunale sia cessato dalle proprie funzioni.

Adesso, bisogna comprendere se i sette comuni, rimasti senza amministratori, andranno a votare, insieme agli altri 129 già individuati.

E’ evidente che in molti impugneranno i decreti che sanciscono la decadenza di fronte al T.A.R. ed il giudice amministrativo potrebbe sollevare la questione della legittimità della norma e concedere la sospensione del provvedimento.

E’ una corsa contro il tempo. Un provvedimento del giudice amministrativo adottato dopo lo svolgimento delle elezioni, non servirebbe ad evitare un danno grave ed irreparabile al sistema delle autonomie locali.

La nuova normativa regionale, accolta con soddisfazione da parte delle opposizioni consiliari, diventa una pericolosa spada di Damocle per chi amministra.

Chi di falsa sfiducia oggi ferisce, di subdola sfiducia domani potrebbe perire. Plaudire agli effetti della nuova disciplina regionale significa non avere alcuna visione politica.

La disciplina innovata finirà per indebolire l’esecutivo e renderlo schiavo dei ricatti politici di pochi consiglieri comunali, contraddicendo lo spirito della legge sull’elezione diretta del sindaco.

Luciano Catania

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