La sentenza della Corte di Cassazione del 28 marzo 2017, n. 7949, emessa a seguito della notificazione all’obbligato solidale della violazione ascritta all’art. 142 d.lgs. 285/92, offre l’opportunità di analizzare e cercare di far chiarezza sulle modalità di accertamento dell’eccesso di velocità.
Per la contestazione in “remoto”, delle sanzioni amministrative rilevate per eccesso di velocità, accertato mediante l’utilizzo dei dispositivi debitamente omologati. Come è da tempo normato, la presenza delle postazioni fisse o mobili devono essere sempre debitamente segnalate, infatti l’art. 142 comma 6-bis., prevede: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”.
La circostanza oggetto del contendere della sentenza 7949/17, sta che nel verbale di contestazione per la violazione del superamento del limite di velocità imposto dell’ente proprietario della strada, accertata mediante che l’apparecchiatura di misurazione mobile della velocità (autovelox 104/c) non era indicato nel provvedimento sanzionatorio, se la presenza dell’apparecchio fosse stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello.
Le Ragioni della decisione dei giudici, che si legge in sentenza, sono:
Il primo motivo di ricorso, presentato, deduce le violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., nonché dell’art. 383, comma 1, del Regolamento C.d.S., ed insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, quanto alla mancata indicazione nel verbale della località ove sarebbe avvenuta l’infrazione. Si assume che il punto di rilevazione “(omissis) ” non è rilevabile in base a segnali di distanza metrici lapidei e non corrisponde ad un luogo accertabile dagli utenti della strada.
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 142, comma 6 bis C.d.S., nonché insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, quanto alla postazione del preavviso del posto di controllo per il rilevamento della velocità. Ad avviso del ricorrente, una segnalazione ad una distanza di 1250 metri dal luogo di rilevamento è preavviso inadatto per gli utenti della strada.
I due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente e si rivelano entrambi in parte inammissibili e comunque infondati. Sono inammissibili le deduzioni di insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione articolate nelle due censure, in quanto, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n. 134, non è più configurabile il vizio di contraddittoria o insufficiente motivazione della sentenza, atteso che la norma suddetta attribuisce rilievo solo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, né l’omesso esame di elementi istruttori integra, di per sé, il vizio di omesso esame di fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053).
Per le riportate motivazioni, la Corte ha rigettato il ricorso.
Oltre al riportato art. 142 comma 6bis, in merito alla segnaletica è importante il dettato del d.m. 15 agosto 2007, il quale prevede che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale possono essere segnalate:
- a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti,
- b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile,
- c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.
I segnali stradali di indicazione di cui alla lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l’iscrizione «controllo elettronico della velocità» ovvero «rilevamento elettronico della velocità», eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo.
I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui alla lettera b), sono quelli già installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui sopra.
I dispositivi di segnalazione luminosi di cui alla lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni già riportate in precedenza.
I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.
La Direttiva del 14 agosto 2009, a firma del Ministero dell’Interno era volta a garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto dell’eccesso di velocità sulle strade.
In particolare dovranno essere individuati i punti critici per la circolazione dove si registrano più incidenti, facendo riferimento al biennio precedente, e quindi installare apparecchi, come tutor e autovelox con eventuale contestazione successiva alla violazione.
Alla Polizia stradale, proprio per via della sua specializzazione in materia è affidato il compito di coordinamento operativo dei servizi e il monitoraggio dei risultati dell’attività di controllo svolta da tutte le forze di polizia e dalle polizie locali.
In breve ecco le novità principali contenute della direttiva:
- gestione delle apparecchiature solo dagli operatori di Polizia·
- controllo periodico di funzionalità degli apparecchi modalità di segnalazione della presenza delle postazioni di controllo improntate alla massima trasparenza modalità di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di velocità (non è sempre richiesto il fermo del veicolo per contestare la violazione) tutela della riservatezza (le foto o le riprese video devono essere trattate solo da personale degli organi di polizia incaricati al trattamento e alla gestione dei dati).
La preventiva segnalazione di sistemi elettronici di rilevamento della velocità è obbligo specifico ed inderogabile, la sentenza n. 5997 del 14 marzo 2014, emessa della Corte di Cassazione Civile interviene su quanto più volte ribadito in passato e cioè sull’obbligo della preventiva segnalazione dei dispositivi di controllo sia essi fissi e con presenza o meno di agenti preposti.
Nella medesima ordinanza si apprende che la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione non può, pertanto, non riverberarsi sulla legittimità degli accertamenti, determinandone la nullità.
Lo stesso prevedimento ha sottolineato nella pregressa giurisprudenza di legittimità – nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla Pubblica Amministrazione, il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico.
L’art. 25 della Legge 120/2010, “Modifiche all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limiti di velocità”, al comma 2 così detta: “ . . . che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità.”
La Circolare 03 agosto 2007 del Ministero dell’Interno chiarisce, infine, che le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui è collocato l’apparecchio di rilevamento della velocità.
Per un adeguato accertamento dei limiti di velocità, è necessario l’utilizzo di tale segnaletica fissa o temporanea, la quale permette l’effettuazione del servizio di controllo della velocità nei “carismi” della normativa.
La norma prevede l’utilizzo della segnaletica, posizionata adeguatamente, citando il predetto posizionamento nel verbale oggetto della sanzione.
* Consigliere Nazionale ASAPS
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