Sono molte le spese di istruzione che potranno essere portate in detrazione nel Modello 730 del 2017. La settimana scorsa l’Agenzia delle Entrate ha diffuso l’elenco degli importi che danno diritto a deduzioni e detrazioni per quest’anno, e nella lista sono comprese sia spese di istruzione universitaria che non universitaria. La dichiarazione dei redditi precompilata sarà disponibile online per tutti a partire da martedì 18 aprile, e potrà essere modificata e inviata a partire dal 2 maggio.
Vediamo allora quali sono i più importanti sgravi fiscali che riguardano la scuola e l’università nel 2017, in che misura possono essere fruiti e quali categorie di contribuenti coinvolgono.
Le detrazioni per le spese di istruzione non universitarie
I dati relativi alle detrazioni in dichiarazione dei redditi vanno inseriti all’interno del Quadro E (“Oneri e spese”) del Modello 730. Le spese di istruzione non universitaria in particolare, e quindi quelle pagate dai genitori per la frequentazione della scuola dell’obbligo, sono detraibili nella misura del 19%.
La detrazione spetta, come specificato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate in allegato, per le spese legate alla scuola dell’infanzia, alle scuole primarie e alle scuole secondarie di primo e di secondo grado, sia statali sia paritarie private. Tra le spese ammesse rientrano non solo le tasse a titolo di iscrizione e frequenza e gli altri contributi obbligatori, ma anche i contributi volontari relativi alla mensa e alle gite scolastiche. È ammesso in detrazione, infine, ogni altro contributo scolastico “finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa”.
Attenzione, però: la detrazione spetta su un importo massimo di 564 euro per alunno.
Istruzione universitaria: quali corsi danno diritto alla detrazione?
Anche l’istruzione universitaria dà diritto alla detrazione del 19% delle spese in dichiarazione dei redditi.
Nello specifico, la detrazione spetta per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, corsi universitari di specializzazione, corsi di perfezionamento, master universitari e dottorati di ricerca. La detrazione del 19% spetta inoltre per gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e i nuovi corsi istituiti ai sensi del DPR n. 212 del 2005 presso i conservatori di musica: queste tipologie di studio sono stati infatti equiparati in dichiarazione dei redditi alle università. La detrazione è dovuta sia per istituti statali che non statali.
Università: quali spese possono essere detratte?
Diverse le tipologie di spesa universitaria ammesse in detrazione: nel 2017 (e quindi con riferimento agli importi pagati nel 2016) lo sgravio fiscale spetta per le tasse di immatricolazione e di iscrizione, anche per gli studenti fuori corso, le soprattasse per esami di profitto e laurea, la partecipazione ai test di accesso ai corsi e la frequenza di Tirocini Formativi Attivi (Tfa). La detrazione del 19% è calcolata sull’intera somma se l’università è statale e solo su un importo stabilito annualmente se è privata.
La detrazione, invece, non spetta per i contributi pagati all’università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero e per le spese di acquisto dei libri scolastici, del materiale di cancelleria e del vitto e alloggio necessari alla frequentazione dei corsi.
Quali sono le scadenze di Modello 730 e Modello Redditi?
Il Modello 730 precompilato per il 2017 dovrà essere inviato entro il 24 luglio: quasi tre mesi di tempo, quindi, per modificare i dati e inviarli all’Agenzia delle Entrate. Diversa, invece, la data di scadenza per il Modello 730 ordinario, utilizzato da chi non vuole avvalersi del precompilato. Il modello ordinario dovrà infatti essere consegnato, esclusivamente tramite intermediario abilitato, entro il 7 luglio. Ma attenzione: la scadenza si sposterà anche in questo caso al 24 luglio se l’intermediario avrà già effettuato la trasmissione dell’80% delle dichiarazioni alla data del 7 luglio.
Il Modello Redditi 2017, che sostituisce da quest’anno il vecchio Modello Unico, dovrà invece essere presentato in via telematica, direttamente o tramite intermediario, entro il prossimo 30 settembre. Poiché nel 2017 il 30 settembre cade di sabato, la scadenza slitterà al 2 ottobre. Tale termine vale sia per il Modello Redditi precompilato sia per quello “ordinario”.
Volume collegato:
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento