La pronuncia del TAR Piemonte
Vi riportiamo di seguito la pronuncia del TAR: “Il mero sorteggio di uno qualunque degli altri criteri di possibile calcolo della soglia di anomalia avrebbe condotto ad esiti della gara anche radicalmente diversi. A mero titolo esemplificativo, applicando il criterio di calcolo di cui alla lett. a) dell’art. 97 la soglia di anomalia sarebbe stata pari al 25,9029%, con vittoria della concorrente […], che ha offerto un ribasso del 25,853%; applicando il criterio di calcolo di cui alla lett. c) la soglia di anomalia si sarebbe attestata al 28,884%, con vittoria della concorrente […], che ha offerto un ribasso del 26,883%; applicando il criterio di cui alla lett d) la soglia di anomalia si abbasserebbe drasticamente al 19,256%, con vittoria della concorrente […] che si colloca, con il 15,607%, addirittura in “un’ala” dei valori di ribasso.
I profili di incostituzionalità
“Appare quindi arduo individuare una logica di sistema della disposizione, nel suo confronto con la realtà di una gara, risultando pienamente rispettato il solo criterio dell’imprevedibilità dell’esito, con dubbio sacrificio di ogni altro valore (la soglia di anomalia dovrebbe correlarsi ad una ragionevole affidabilità dell’offerta, garantendo nel contempo all’amministrazione il miglior risultato economico possibile): la soglia di anomalia non sembra in questo contesto indice di alcun significato economico inerente le offerte, visto che può spaziare indifferentemente da più del 28% a poco meno del 20%, in un contesto ove i ribassi si sono attestati tra il 15% e il 32%, con l’effetto che quasi tutte o quasi nessuna delle offerte ammesse potrebbero essere qualificate “anomale” nella stessa gara a seconda del criterio sorteggiato. Non [si] ravvisa[…] alcuna logica economica delle operazioni, pur lodevolmente cercata dalle parti negli atti difensivi”.
Calcolo soglia di anomalia: il c.d. taglio delle ali
Alla luce dei principi di ragionevolezza e buon andamento e tutela dei bilanci pubblici, enunciati agli artt. 3 e 97 Cost., e riflettendo sulla pronuncia del TAR Piemonte, emerge l’illegittimità costituzionale del meccanismo di predeterminazione della soglia di anomalia.
Se si considera che tale meccanismo, benché limitato ai contratti di minor valore e azionabile in via volontaria da parte delle stazioni appaltanti, nonché soggetto all’ulteriore condizione del raggiungimento del numero minimo di offerte per utilizzarlo, si applica di fatto alla stragrande maggioranza (almeno in numero) degli appalti di lavori pubblici in Italia, è evidente che dall’entrata in vigore del nuovo codice appalti una fetta considerevole del mercato dei lavori pubblici medesimi soffre della distorsione derivante dalla circostanza che il criterio di assegnazione degli stessi è totalmente casuale e soprattutto svincolato da una valutazione di merito dell’offerta economica.
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di Danilo Anania, Alessandro Massari , 2017, Maggioli Editore
Il software consente alle stazioni appaltanti e agli operatori economici di individuare le offerte anomale ai sensi dei cinque metodi previsti dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs 50/2016.
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