L’art. 3 del citato atto legislativo, prevede che l’entrata in vigore delle disposizioni sul cosiddetto “patentino”, ovvero l’obbligo di abilitazione all’uso delle trattrici e di altre macchine operatrici utilizzate in agricoltura è prorogato al 31 dicembre 2017.
Rammentiamo che esso è previsto da una circolare n. 45 del 24 dicembre 2013, la quale fornita chiarimenti in merito alla applicazione dell’Accordo 22 febbraio 2012, recante “Accordo ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernenti l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”, con particolare riferimento al concetto di attrezzature di lavoro, utilizzate da lavoratori del settore agricolo o forestale, per le quali è differito il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione, secondo quanto disposto all’art. 45 bis, comma 2 della Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, che così detta:” Art. 45-bis. Abilitazione all’uso di macchine agricole.
Ricordiamo inoltre che la norma di riferimento è il d.lgs. 81/08, la quale prevede che chiunque utilizza le trattrici e le macchine operatrici deve essere in possesso di una formazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
Il dettato dell’art. 3 della Legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, “Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali”, al comma 2-ter così esplica: “ Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall’accordo, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 22 febbraio 2012, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012, è differito al 31 dicembre 2017”.
Entro dodici mesi da tale data devono essere effettuati i corsi di aggiornamento, di cui al punto 9.4 dell’Allegato A al suddetto accordo del 22 febbraio 2012, il quale alla lettera f9 così prevede :” Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori”.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento