Ape volontario e Ape sociale: oggi l’incontro decisivo?

Redazione 13/03/17
E’ in corso oggi, 13 marzo, il confronto tra Governo e sindacati che potrebbe risultare decisivo per le sorti dell’anticipo pensionistico Ape. Da definire, in particolare, gli ultimi dettagli dei decreti attuativi di Ape volontario e Ape sociale, mentre si avvicina sempre di più la data del 1° maggio prevista per la partenza della riforma.

Ma sarà davvero così? Nonostante le numerose rassicurazioni provenienti dal Governo, in molti temono che l’accordo non ancora raggiunto sulle attività usuranti e l’attesa della firma del protocollo con banche e assicurazioni possa far slittare l’Ape a una data successiva al 1° maggio.

Vediamo allora nel dettaglio di cosa discuteranno oggi Governo e sindacati.

Pensione Anticipata: si dovrà attendere per l’accordo?

I decreti attuativi dell’anticipo pensionistico di cui si dovrà discutere oggi sono, in realtà, sostanzialmente pronti. Mancano, però, alcuni dettagli che potrebbero risultare decisivi, come ad esempio la sigla formale del protocollo con le banche (Abi) e gli istituti assicurativi (Ania) sul tasso fisso d’ingresso e sul premio da applicare sul rateo di rimborso del finanziamento per l’Ape volontaria.

L’appuntamento di oggi dovrebbe avere poi ad oggetto gli ammortizzatori sociali. Non risultano infatti ancora complessivamente definite le norme di ingresso alla previdenza, se non per i lavori precoci e gli usuranti. Ciò fa temere, come accennato, che la promessa di effettiva operatività della disciplina pensionistica così come riformata non sarà mantenuta, e che quindi il maggio 2017 sia una data solo simbolica.

L’accesso all’Ape volontario e all’Ape sociale

Le criticità ancora tangibili, dunque, sono molte: in primo luogo, l’accesso all’Ape sociale per i lavoratori che hanno svolto per anni attività usuranti rimane ostico. Per questi lavoratori, Infatti, sarà necessario aver maturato ben 36 anni di contributi (si parla invece di 30 anni, cifra comunque relativamente alta, per le altre categorie che possono beneficiare dell’Ape sociale). Il criterio appare a molti eccessivamente restrittivo nella realtà dei fatti. Per conoscere i requisiti d’accesso, si legga qui.

Rimane poi davvero ancora da disegnare, in termini di concreta attuazione, la disciplina dell’Ape volontario. I punti maggiormente discutibili, in particolare, sono quelli relativi all’accesso al trattamento da parte dei pensionati, nonché la questione del c.d. prestito bancario a garanzia pensionistica.

Non sarà possibile, per l’accesso all’Ape volontario, cumulare a fini contributivi periodi svolti sotto gestioni diverse: il lavoratore quindi è tenuto ad aver maturati i 20 anni di contributi richiesti nell’ambito della medesima gestione.

Ape Volontario: il potere reale delle banche

Inoltre, il prestito bancario necessario a garantire l’anticipo pensionistico, che dovrebbe essere poi restituito attraverso una trattenuta sulla pensione nei 20 anni successivi al pensionamento effettivo, potrebbe non essere sempre garantito. Gli istituti di credito faranno infatti una valutazione di merito creditizio: ai soggetti nelle categorie di rischio il prestito non verrà concesso. In questo modo, le banche non sono mere intermediarie, ma sono le reali controparti del cittadino pensionando.

Fissato al 23 marzo, comunque, il terzo tavolo di lavoro sulla questione pensioni: l’oggetto prefissato sarebbe la discussione della riduzione dell’attuale aliquota fiscale che grava sui fondi pensione, l’individuazione di un meccanismo per incrementare il numero delle adesioni e l’omogeneizzazione della tassazione sulle prestazioni di previdenza complementare a carico dei dipendenti pubblici e di quelli privati, anticipando probabilmente tematiche che saranno protagoniste anche nel Def atteso ad aprile.

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LA PROTEZIONE PATRIMONIALE DEI SOGGETTI DISABILI

Con il decreto attuativo interministeriale, firmato il 23 novembre 2016, è divenuta operativa la Legge 22 giugno 2016, n. 112 – nota come legge sul “Dopo di noi” –  volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia dei soggetti con disabilità grave.Il manuale si sofferma sugli strumenti con cui il legislatore ha inteso agevolare le erogazioni a favore di persone con disabilità grave, da parte di soggetti privati, attraverso la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali, proponendo alcune formule personalizzabili, attraverso cui procedere alla relativa istituzione. Grande valenza assumono le disposizioni tributarie, con le quali il legislatore ha voluto garantire il riconoscimento dell’esenzione fiscaleai trasferimenti di beni e diritti, aventi siffatte finalità.Con riferimento a un caso realistico, viene poi esaminato il trust c.d. “autodichiarato”, oggetto di recente interpello, proposto dagli Autori e accolto dall’Agenzia delle entrate.Ragioni di ordine sistematico hanno, infine, suggerito di avviare un confronto con le ONLUS, sia per individuare i limiti propri dei negozi realizzati su base individuale, sia per enfatizzare la centralità assunta dall’aspetto assistenziale: l’intento di declinare dette esigenze ha portato a proporre l’istituzione di un “trust collettivo”, dedicato, in un’ottica mutualistica, a più persone affette da disabilità grave.Oltre al commento della norma e all’individuazione degli strumenti giuridici di tutela, il volume fornisce un utilissimo supporto redazionale per la stesura degli atti esaminati nel testo, grazie al formulario personalizzabile, presente nell’apposita sezione on line.» Giammatteo Rizzonelli, Notaio, specializzato nella materia dei patti di famiglia e del trust.» Piero Bertolaso Brisotto, Dottore Commercialista.

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