I motivi di opposizione alle esecuzioni fiscali

In seguito alla rilevazione di irregolarità che comportano il pagamento di maggiori imposte e sanzioni, qualora il contribuente non adempia spontaneamente, l’Agenzia delle Entrate provvede alla riscossione mediante l’iscrizione a ruolo e all’emissione di cartella esattoriale o per il tramite di accertamenti immediatamente esecutivi.

L’iter della riscossione è scandito da regole precise ed inderogabili che richiedono particolari adempimenti a carico dell’Ufficio in assenza dei quali il contribuente è legittimato a contestare la validità dell’esecuzione. Tali contestazioni possono avere ad oggetto tanto vizi sostanziali quanto errori procedurali dell’iter di accertamento e riscossione.

I vizi sostanziali degli atti esecutivi

Sia gli avvisi di accertamento esecutivo che le cartelle di pagamento, in quanto atti aventi natura impositiva, devono motivare la pretesa creditoria in essi contenuta. L’omessa o carente motivazione, infatti, determina la nullità dell’atto impositivo. Esso deve, dunque, indicare i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda, la categoria reddituale associata al contribuente, i motivi dell’eventuale mancato riconoscimento di detrazioni, deduzioni o eccezioni sollevate dal contribuente, come pure dell’eventuale utilizzo di metodi di accertamento sintetici (ad esempio, del c.d. “redditometro”) o induttivi (anche detti “extracontabili”). Si ritiene, comunque, legittima una motivazione che rinvii per relationem ad un altro atto, purché sia conosciuto dal contribuente.

Anche l’illegittimità della pretesa fiscale (ad esempio perché riferita a somme già pagate) comporta, com’è ovvio, un vizio sostanziale impugnabile.

I vizi formali. Il vizio di notifica

Da un punto di vista più prettamente procedurale, la dichiarazione di nullità degli atti di riscossione può discendere da vizi di notifica dell’atto, nel caso in cui questa sia carente dei requisiti richiesti ex lege. Il legislatore ha previsto delle formalità che, se non seguite, comportano la nullità della notifica e, quindi, dell’atto. In particolare, l’atto dovrà essere consegnato nelle mani del contribuente cui è indirizzato o, in sua assenza, in quelle di un familiare convivente o, mancando anche quest’ultimo, dovrà essere consegnato al portiere. Può anche succedere che la notifica sia stata addirittura omessa: in casi simili la dottrina ritiene che l’atto sia inesistente.

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Il mancato rispetto dei termini di decadenza e altri vizi procedurali

Il contribuente può opporsi alla riscossione anche in caso di mancato rispetto dei termini di decadenza: è previsto che gli avvisi di accertamento siano notificati entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata, ovvero del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata omessa.

Inoltre, l’espropriazione forzata deve essere avviata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Per finire, sono vizi di forma invalidanti l’atto anche l’omessa indicazione nell’atto del responsabile del procedimento e la sua omessa sottoscrizione.

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