Bollo auto: ecco chi non deve pagare le cartelle di Equitalia

Redazione 14/02/17
La prescrizione del bollo auto arriva dopo 3 anni, pertanto le cartelle di pagamento che Equitalia sta mandando in questi giorni relative appunto al bollo del 2013, nella maggior parte dei casi, risultano illegittime.

Si specifica, quindi, che i contribuenti non devono pagare se non ricevono notifica della cartella esattoriale (oppure avviso di accertamento) entro la data del 31 dicembre del terzo anno consecutivo a quello in cui il bollo risulta dovuto.

Di seguito ecco alcune importanti indicazioni su come difendersi dalle cartelle esattoriali illegittime.

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Cartelle Equitalia bollo auto 2013 illegittime?

Come anticipato in apertura, in questi giorni Equitalia continua ad inviare le cartelle esattoriali relative al bollo auto dell’anno 2013. Tuttavia, si tratta di una richiesta di pagamento non legittima in quanto la tassa è caduta in prescrizione lo scorso 31 dicembre 2016. La notizia è stata resa nota dall’Unione Nazionale Consumatori.

Quando il contribuente non è tenuto a pagare?

Con riferimento a diverse altre tipologie di imposte, il bollo auto ha un termine di prescrizione più breve: 3 anni a partire dal 1° gennaio successivo a quello in cui la tassa è dovuta. Ne deriva che dal 1° gennaio 2017 il bollo auto 2013 non è più dovuto.

Quali sono le eccezioni?

Tale termine di scadenza, però, ha validità soltanto nel caso in cui il cittadino nel frattempo non abbia ricevuto nessun atto amministrativo riguardante il pagamento in oggetto. Ad esempio, se in seguito ad un avviso di accertamento notificato nel 2013, il contribuente nei tre anni successivi ha visto recapitarsi una cartella di Equitalia, ad oggi la tassa è ancora dovuta.

Infatti, a partire dalla notifica della cartella o di un altro di sollecito da parte di Equitalia, la prescrizione si interrompe e i 3 anni cominciano a decorrere nuovamente da capo.

La decisione della Corte di Cassazione

E’ intervenuta anche la Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 23397/2016 a convalidare quanto detto: anche nel caso in cui la cartella non venga impugnata e diventi definitiva, le tempistiche di prescrizione equivarrebbero comunque a quelle previste per il tributo che la stessa riportata: 3 anni quindi per il bollo auto e non 10, come talvolta sostenuto da Equitalia.

Come ci si difende dalla tassa non dovuta?

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 I contribuenti che hanno ricevuto una cartella illegittima per il pagamento del bollo auto 2013 quindi come devono comportarsi?

  1. Da un lato si può presentare a Equitalia una domanda di sospensione entro 60 giorni dalla notifica della cartella. Equitalia, a sua volta, è tenuta a rispondere all’istanza entro 220 giorni. Tuttavia nel caso in cui la risposta dovesse essere negativa il contribuente potrà ricorrere soltanto al giudice.
  2. Dall’altro lato, è anche possibile (entro 60 giorni dalla notifica della cartella ritenuta illegittima) ricorrere alla Commissione Tributaria Provinciale.

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