Pensioni: misure attese il 21 febbraio. Ape e pensione anticipata precoci, cosa cambia

Redazione 14/02/17
Si entra nel vivo della seconda fase dei negoziati sulla tanto discussa Riforma Pensioni, martedì 21 febbraio infatti Governo e Sindacati saranno impegnati nel prossimo (ennesimo) incontro che verterà principalmente sull’attuazione dell’APE (l’anticipo pensionistico) e la pensione anticipata ai cosiddetti precoci.

Riforma Pensioni: le misure della Fase 2

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Il prossimo 21 febbraio sono dunque invitati nella sede del dicastero i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo Barbagallo che, a seguito della fase 1, concentrata sulle norme poi inserite nella Legge di Stabilità 2017, discuteranno con il ministro del lavoro Giuliano Poletti le misure di riforma pensionistica, in particolare:

– decreti attuativi per APE;

– agevolazioni pensione anticipata lavoratori precoci.

Riforma Pensioni: quando i decreti attuativi

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I decreti attuativi sull’APE, secondo il calendario anticipato dalla manovra, saranno in arrivo entro inizio marzo (60 giorni a partire dall’entrata in vigore), potendo concretamente partire dal mese di maggio 2017. Come detto più volte i decreti in oggetto sono:

1) APE volontaria;

2) APE social per lavori usuranti e disoccupati;

3) pensione anticipata precoci;

5) pensione anticipata lavori usuranti.

APE volontaria

L’anticipo pensionistico volontario viene restituito dal lavoratore nel momento in cui matura la pensione vera e propria con rate di 20 anni. Si ricorda, poi, che i requisiti per l’accesso sono: 63 anni di età, 20 anni di contributi, e pensione pari ad almeno 1,4 volte il minimo, 3 anni e sette mesi al massimo dalla pensione di vecchiaia.

APE social

L’anticipo pensionistico cosiddetto social è invece destinato soltanto ad alcune categorie di lavoratori, ossia:

– disoccupati;

– invalidi al 74%;

– lavoratori che prestano assistenza assistono parenti di primo grado con disabilità grave;

– lavori gravosi.

Si tratta di una misura a carico dello Stato per cui il trattamento non dovrà essere restituito a rate, a patto che non superi i 1.500 euro mensili, caso in cui dovrà essere resa la differenza eccedente.

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