Giustizia Amministrativa: processo telematico, nuove istruzioni per gli avvocati

Redazione 14/02/17
Al via il Processo Amministrativo Telematico. Per tutto il 2017 sarà in vigore in via sperimentale il nuovo processo amministrativo telematico. Tuttavia, inizialmente, dovrà convivere con il vecchio regime cartaceo, rimasto in piedi per tutti i giudizi pendenti alla fine dell’anno 2016. Per il resto, tutti gli atti nuovi dovranno venire ad esistenza esclusivamente con modalità digitali, nonché depositati telematicamente.

Ma con quale modalità devono essere presentati i c.d. motivi aggiunti? Cartacea o telematica? A destare questo dubbio tra i professionisti sarebbe stata una FAQ ambigua presente all’interno del sito della Giustizia amministrativa (la n. 2), apparentemente in contrasto con l’art. 6 Allegato A D.P.C.M. 40/2016.

Vuoi essere informato su tutte le novità su PA Digitale? Scopri il Canale Dedicato

[su_button url=”https://www.leggioggi.it/tags/processo-telematico/” target=”blank” style=”flat” background=”#009ac0″ color=”#ffffff” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: hand-o-right” desc=”Approfondisci Speciale Processo Telematico” title=”Approfondisci Speciale Processo Telematico”][/su_button]

Processo Amministrativo Telematico: come presentare i motivi aggiuntivi

L’art.13 bis, comma 3 dell’allegato n. 2 del c.p.a., si presta ad essere eletto a criterio risolutivo della questione: lo stesso sancisce l’ambito applicativo della procedura digitale rispetto ai già citati motivi aggiunti. A tal proposito, rileva la data cui risale il processo pendente, a seconda che sia anteriore o posteriore al 31 dicembre 2016. A seconda di ciò, dunque, i motivi aggiunti seguiranno il regime processuale vigente ante-PAT o successivo alla sua entrata in vigore.

Ciò che impedirebbe il cambio di modalità di presentazione e deposito degli atti sarebbe la mancanza di un fascicolo corrispondente: infatti, se il giudizio è iniziato sotto il binario del cartaceo, manca nel sistema informatico un corrispondente fascicolo digitale in cui depositare i motivi aggiunti. Viceversa, se il processo è stato telematico fin dall’inizio, presso le cancellerie è assente ogni tipo di riferimento cartaceo.

Processo Amministrativo Telematico: cosa fare in caso di ricorso autonomo?

L’avvocato, in alternativa al deposito di motivi aggiunti, nell’ambito del medesimo processo, può discrezionalmente scegliere di presentare ricorso autonomo. In questo caso, infatti, è solo il giudice che, ex art. 43 co. 3 c.p.a., eventualmente, disporrà la riunione dei ricorsi ai sensi del’art. 70 c.p.a. Il problema processuale consisterebbe nella creazione di un nuovo fascicolo ad hoc per il ricorso depositato, iscritto autonomamente a ruolo. Fortunatamente, il Legislatore ha contemplato questa esigenza, predisponendo il c.d. Modulo Deposito Ricorso, disciplinato all’art. 6 Allegato A D.P.C.M. 40/2016.

A ben vedere, è inevitabile in questi casi, la scissione del medesimo giudizio in due fascicoli distinti, difficilmente riunibili da un punto di vista tecnico. Si avrà così, da un lato, il fascicolo informatico del nuovo giudizio e, dall’altro, il fascicolo cartaceo del giudizio pendente.

Il nuovo Modulo Deposito Ricorso: istruzioni per l’uso

E’ bene chiarire che le FAQ presenti sul sito istituzionale di Giustizia amministrativa, sono sprovviste di qualsiasi valore normativo, motivo per cui è da ritenersi applicabile, senza l’emergere di alcuna antinomia, la disciplina istitutiva del Processo Amministrativo Telematico.

[su_button url=”https://www.leggioggi.it/pa-digitale/” target=”blank” style=”flat” background=”#009ac0″ color=”#ffffff” size=”10″ wide=”yes” center=”yes” icon=”icon: hand-o-right” desc=”Approfondisci Speciale PA Digitale” title=”Approfondisci Speciale PA Digitale”][/su_button]

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento