Diritto all’oblio e dati personali: cos’è?
Per diritto all’oblio si intende il diritto di un individuo a che informazioni, a lui riguardanti, vengano cancellate, dalla carta come dal web. Ciò in funzione del rispetto della propria privacy e riservatezza, qualora le notizie un tempo divulgate abbiano perso la caratteristica dell’attuale pubblica utilità.
Nello specifico, il diritto in questione è maggiormente invocato in materia di siti web e social network, considerando la virale diffusione delle notizie pubblicate in rete, rispetto a quelle relativamente più contenute pubblicate su giornali cartacei.
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Privacy e Diritto all’onore: cosa cambia dopo l’ultima sentenza?
Particolarmente interessati al diritto all’oblio sono, però, i soggetti in riferimento ai quali siano state diffuse notizie inerenti condanne penali o fatti/atti riprovevoli da loro commessi. La cancellazione delle informazioni in questione, quindi, risulta l’unico strumento utile a garantire loro la possibilità di ricostruirsi una nuova più rispettabile reputazione.
Tra le misure premiali, ad esempio, promesse in particolari riti del processo penale, infatti, vi è anche la non menzione della condanna all’interno del casellario giudiziale.
Strumenti giuridici contro i Social Network: quali sono?
Ma quali sono gli strumenti esperibili da parte del cittadino interessato, personalmente o attraverso un organo giudiziario?
Nel caso in cui un sito web, a fronte della richiesta di cancellazione dei dati personali non più di interesse pubblico da parte del soggetto interessato, ottemperi alla richiesta, nulla quaestio.
Qualora, invece, il titolare gestore del sito di riferimento si rifiuti di eliminare dalla pagina di consultazione il contenuto lesivo della reputazione del soggetto richiedente, sono previsti alcuni strumenti giuridici, da sempre avallati anche dalla giurisprudenza maggioritaria.
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Il provvedimento d’urgenza
Primo fra tutti il provvedimento d’urgenza: dopo aver adito il Tribunale, l’agente dovrà rivendicare l’applicazione dell’art. 700 del c.p.c. affinchè il giudice ingiunga al titolare del dominio del sito web di rispettare il diritto all’oblio. In caso di danno, debitamente provato, sarà possibile anche ottenere un risarcimento adeguato.
Il sequestro preventivo
In via subordinata, e sul versante penalistico, vi è poi il sequestro preventivo del sito, in conformità con quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione. In particolare, non essendo la generalità dei siti web vere e proprie testate giornalistiche, non sono suscettibili di protezione costituzionale contro il sequestro di cui godono gli altri.
L’oscuramento del sito web
Il terzo strumento disponibile è il già citato oscuramento dell’intero sito, e non quindi della sola pagina contenente i dati lesivi. Lo stesso, finora, era stato utilizzato nel caso in cui i dati personali da cancellarsi fossero inseriti all’interno di server stabiliti all’estero, per i quali non sarebbe stato possibile un sequestro fisico da parte degli ausiliari del giudice. Materialmente, viene ordinato dal giudice ai provider italiani di impedire agli utenti di accedere al sito.
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Lo stesso provvedimento era disposto, poi, nei casi di gravi reati, quali la pedopornografia o la pirateria informatica.
Dalla sentenza del tribunale di Napoli, però, sembra emergere un nuovo e più blando ricorso allo strumento in questione: sarà possibile oscurare il sito in virtù del rispetto del diritto all’identità personale, in alternativa al sequestro fisico, qualunque siano le modalità con cui la reputazione di un individuo sia stata lesa.
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