Il cittadino ha infatti sempre diritto all’impugnazione quando non vi rinunci esplicitamente e quando questa avvenga entro i limiti temporali stabiliti dalla legge. A stabilirlo definitivamente è la recentissima sentenza n. 3347 dell’8 febbraio 2017 della Corte di Cassazione.
Vediamo allora in quali casi il contribuente può fare ricorso contro la cartella esattoriale.
Pagamento a rate e ammissione del debito
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La richiesta di rateizzazione delle cartelle di pagamento non costituisce di per sé un’ammissione di debito e di colpa.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione si è pronunciata in favore di un contribuente che chiedeva l’annullamento di alcune cartelle di pagamento per tardività della notifica. Equitalia si opponeva al ricorso con una serie di motivi, il più interessante dei quali si riferiva all’avere il contribuente “chiesto e ottenuto prima della promozione del ricorso, senza alcuna riserva, la rateizzazione degli importi portati in cartella”.
Ebbene, secondo la Cassazione la richiesta di Equitalia non è ammissibile: non si può infatti attribuire al puro e semplice riconoscimento di essere tenuto al pagamento di un tributo, contenuto ad esempio nella domanda di rateizzazione o di altri benefici, il valore di un’ammissione del debito.
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La rinuncia all’impugnazione
Quando si può parlare, allora, di ammissione del debito e rinuncia all’impugnazione?
La sentenza della Cassazione ha specificato che può essere considerata chiara rinuncia al diritto di contestare la cartella esattoriale solo le dichiarazione esplicite del contribuente determinabili in modo oggettivo e univoco. In sostanza, perché si possa parlare di rinuncia:
- deve essere già nata una controversia tra contribuente e Fisco;
- la rinuncia del contribuente deve essere manifestata con una dichiarazione espressa o comunque con un comportamento assolutamente inequivoco.
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Impugnazione delle cartelle: quali sono le scadenze?
Tutto questo, come puntualizzato, purché non siano decorsi i termini di impugnazione.
Ricordiamo che i termini di impugnazione delle cartelle relative a tributi e tasse, sia statali sia comunali, è di 60 giorni, qualunque sia il vizio contro il quale si ricorre. Il contribuente dovrà rivolgersi in questo caso alla Commissione tributaria provinciale del luogo in cui ha sede l’ente creditore.
Gli altri termini di impugnazione
Diversi invece i termini di impugnazione delle cartelle che riguardano contributi previdenziali e multe stradali. Nel caso di cartelle per violazione del Codice della strada, il termine massimo è di 30 giorni per mancata notificazione del verbale e di 20 giorni per vizio formale della cartella. Nel caso invece di contributi previdenziali Inps e Inail, il termine sarà di 40 giorni per vizi relativi al ruolo e sempre 20 giorni per vizi formali della cartella.
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