Prima di addentrarci nel dispositivo, è interessante quanto sancito nel provvedimento della medesima, dove così è stato stabilito. “Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Va preliminarmente osservato che i tre motivi posti a fondamento del ricorso ruotano intorno a una complessiva questione: l’incompetenza della Polizia Municipale di Trieste ad elevare la contestazione per la non determinabilità del luogo di commissione delle violazioni, con conseguente nullità della procedura di infrazione.
I plurimi motivi devono, pertanto, essere trattati congiuntamente, vista la palese comunanza di contenuti, giacché il ricorrente nel dedurre la nullità della sentenza ex art. 360, numeri 4-5 c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p., nella sostala insiste nel rilevare la carenza del potere esercitato dal pubblico ufficiale del Comune di Trieste sotto il profilo territoriale. Le censure non appaiono meritevoli di accoglimento.
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Il giudice del gravame, con argomentazioni congrue ed esaurienti, è pervenuta alla decisione di affermare la competenza per territorio della Polizia Municipale di Trieste espressamente sancita, sottolineando come l’indicazione del luogo dell’ accertamento, in luogo di quello della violazione, fosse sostitutivo alla luce della ratio delI’art. 383, comma 1 del regolamento.”
La motivazione del ricorso è da ascriversi al dettato degli artt. 19 della Legge 727/78 in riferimento al comma 10 dell’art. 179 d.lgs. 285/92 (Codice della Strada).
Normativa: Legge – 13/11/1978 – n. 727 – Controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada: Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all’istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada.
Comma 19. Chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti d’attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 51 a euro 100.
Art.179 Cronotachigrafo e limitatore di velocita C.d.S.
Comma 10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all’ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell’apparecchio cronotachigrafo.
Come si legge nell’estratto della sentenza, i giudici hanno ribadito il principio di cui all’art. 383 del D.P.R. 495/92: “fosse sostitutivo alla luce della ratio delI’art. 383, comma 1 del regolamento”, che prevede: “Contestazione – Verbale di accertamento, comma 1. Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione.
Pertanto i giudici hanno così deciso. “La sentenza impugnata non sembra discostarsi dai principi enunciati, avendo ritenuto garantito il diritto di difesa con l’ indicazione del luogo dell’ accertamento. Nè la ricorrente spiega le ragioni per le quali non sarebbe stato assicurato detto diritto. Alla luce di tali considerazioni risulta superata l’ ulteriore censura relativa alla competenza della Polizia Municipale ad emanare i provvedimenti sanzionatori de quibus.”.
Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono state rivolte critiche da parte ricorrente, sono condivisi dal Collegio, rilevando che peraltro dalla stessa esposizione del ricorso (v. pag. 25) emerge che l’eccezione di incompetenza è stata formulata dalla ricorrente avanti al giudice di prime cure solo alla prima udienza, quindi tardivamente e di conseguenza il ricorso va respinto”.
Con questa sentenza i giudici hanno ribadito la validità della pluralità delle infrazioni accertate e la competenza territoriale degli accertatori.
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